Proroga titoli edilizi per stazioni radio base (TAR Liguria n. 730 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le stazioni radio base per la telefonia mobile sono opere di urbanizzazione primaria aventi carattere di pubblica utilità e, per struttura e funzione, sono sottratte ai limiti di distanza previsti per i manufatti edilizi, non essendo assimilabili alle normali costruzioni. L’autorizzazione per l’installazione di un impianto di telecomunicazioni, ove non diversamente stabilito dal d.lgs. n. 259/2003, soggiace ai principi che presiedono alla gestione del permesso di costruire, con conseguente operatività delle regole sulla proroga dei termini per iniziare e concludere l’opera. La mancata presentazione della denuncia ai fini sismici e dell’autorizzazione sismica non si riverbera sulla legittimità del titolo edilizio, dovendo tali adempimenti precedere l’inizio dei lavori.

Il Fatto

Il Comune di Alassio rilasciava a una società di telecomunicazioni l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base sulla copertura piana di un edificio alberghiero, a servizio della rete di telefonia cellulare, in sostituzione di un analogo impianto ubicato in una via limitrofa.

I proprietari di appartamenti nella stessa via o nelle immediate vicinanze impugnavano il provvedimento e il presupposto regolamento comunale, deducendo la violazione dei limiti di emissione elettromagnetica e delle distanze legali, il difetto di istruttoria, la mancata verifica della sicurezza statica del fabbricato, la carenza di titolarità sulla copertura e la decadenza dell’autorizzazione per decorso del termine di dodici mesi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha scrutinato congiuntamente i motivi relativi alla localizzazione dell’impianto, alla vigenza del piano delle antenne e alla coerenza istruttoria, ritenendoli infondati. La nuova stazione radio base risultava prevista nella mappa delle localizzazioni aggiornata con delibera consiliare del 2024, pubblicata all’albo pretorio on line e resa efficace anche attraverso l’aggiornamento del sito istituzionale nelle more del giudizio. La nota del progettista del 10 dicembre 2024 non integrava il progetto ma si limitava a precisare che l’impianto sostituiva quello preesistente, destinato a essere smantellato in concomitanza con l’attivazione del nuovo.

Quanto alle contestazioni sui limiti di esposizione, la Corte ha escluso che i ricorrenti avessero fornito prova scientifica idonea a invalidare il parere favorevole dell’ente regionale, richiamando il principio per cui l’eventuale superamento dei valori di attenzione dopo l’attivazione dell’impianto non inficia l’originaria legittimità del titolo ma impone alla società di riportare a conformità le emissioni.

In ordine alle distanze, il Collegio ha ribadito che gli impianti di telefonia mobile, per struttura e funzione, non presentano volumetria né impatto paragonabile a quello delle costruzioni edilizie e risultano pertanto sottratti ai limiti di distanza previsti per i manufatti edilizi, con richiamo a precedenti del Consiglio di Stato e di altri TAR.

La Corte ha inoltre escluso i vizi concernenti la sicurezza statica, risultando la struttura annoverata tra gli interventi di minore rilevanza per i quali è sufficiente la denuncia ai fini sismici, regolarmente presentata con asseverazione positiva del fabbricato. Ha infine ritenuto sussistente la disponibilità del bene, comprovata dal contratto di locazione del lastrico solare e dal consenso della società proprietaria, e ha disatteso l’assunto relativo alla servitù di altius non tollendi, non essendo stata provata l’esistenza di opere visibili e permanenti idonee all’usucapione.

Quanto alla dedotta decadenza, il Tribunale ha riconosciuto applicabile all’autorizzazione anche la proroga di trentasei mesi di cui all’art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, nel testo vigente ratione temporis, atteso che l’autorizzazione per l’installazione di un impianto di telecomunicazioni soggiace ai principi ordinari di gestione del permesso di costruire. La comunicazione della proroga, intervenuta prima della scadenza del termine, era idonea a impedire la decadenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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