Consolidamento della posizione del docente tra concorso e affidamento (Cons. Stato n. 6867 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del consolidamento delle posizioni giuridiche soggettive non trova, di regola, applicazione nelle procedure concorsuali comparative, perché la sua estensione altererebbe gli esiti della selezione in danno dei controinteressati. Tale regola incontra un duplice limite: uno soggettivo, riferito all’affidamento ingenerato nel concorrente dal comportamento dell’amministrazione; uno oggettivo, riferito all’estensione della situazione fattuale ad ambiti ulteriori e diversi, che presentino una cesura causale rispetto alla procedura concorsuale. Quando la pubblica amministrazione, superando il contenuto del decisum cautelare, abbia assunto il candidato a tempo indeterminato e ne abbia disposto l’inserimento in graduatoria senza riserve, determinandone il superamento dell’anno di prova, il rapporto è ormai stabilizzato. Una pronuncia demolitoria in danno del docente non recherebbe alcun vantaggio pubblico attuale, soprattutto a fronte di graduatorie esaurite e dell’assenza di aspiranti utilmente collocabili.
Il Fatto
Un gruppo di insegnanti tecnico pratici impugnava davanti al TAR Lazio i decreti direttoriali con cui il Ministero dell’Istruzione aveva definito le modalità del concorso a cattedra e il relativo bando, nella parte in cui non consentivano la partecipazione degli ITP privi di abilitazione iscritti alle graduatorie dopo il 31 maggio 2017, richiedendo l’iscrizione alle graduatorie a esaurimento o alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Nel corso del giudizio di primo grado i difensori precisavano la persistenza dell’interesse per due soli ricorrenti, medio tempore immessi in ruolo, chiedendo il consolidamento della loro posizione. Con sentenza della Sez. III bis n. 18568/2023 il TAR dichiarava il ricorso collettivo improcedibile per gli altri e lo respingeva nel merito per i due ricorrenti. Avverso tale pronuncia gli interessati proponevano due appelli di contenuto pressoché identico, riuniti dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dispone la riunione degli appelli, rivolti contro la medesima sentenza, e disattende l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di specificità dei motivi, sollevata in modo irrituale fuori da uno specifico atto difensivo e comunque non fondata, poiché entrambi i gravami recano critiche specifiche alla sentenza impugnata.
Nel merito, la Sezione richiama l’orientamento secondo cui il consolidamento non si applica alle procedure concorsuali destinate a ripetersi nel tempo per l’accesso di un numero limitato di concorrenti in posizioni numericamente predefinite. La sua estensione, infatti, altererebbe gli esiti della selezione in danno dei partecipanti portatori di un interesse qualificato a concorrere nelle prove successive o a subentrare per scorrimento.
Tale indirizzo incontra però un duplice limite: un limite soggettivo, riferito alla tutela dell’affidamento generato nel concorrente dai comportamenti dell’amministrazione, e un limite oggettivo, riferito all’estensione della situazione fattuale ad ambiti ulteriori e diversi, che palesino una cesura causale rispetto alla procedura concorsuale considerata.
Nel caso in esame si è verificato proprio il limite oggettivo. La pubblica amministrazione non si è limitata a sciogliere la riserva con cui erano stati definiti gli esiti concorsuali favorevoli agli appellanti, ma ha provveduto ad assumerli a tempo indeterminato e a inserirli nella graduatoria di merito regionale, senza apporre riserve. Tali vicende hanno esteso la situazione fattuale ad ambiti diversi da quelli oggetto dell’impugnativa originaria, manifestando una cesura causale rispetto alla procedura concorsuale.
Il Collegio richiama allora il principio del rispetto del dato sostanziale concernente la vita e i beni dei cittadini, nonché la regola espressione del canone di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., secondo cui la finalità dell’azione amministrativa, nel settore considerato, è il reclutamento dei migliori insegnanti. Tale finalità è realizzata nei confronti di entrambi gli appellanti, visto il positivo esito sia del filtro concorsuale, con il superamento delle prove, sia del filtro lavorativo, con il superamento del periodo di prova.
Neppure emerge la ragione per cui una pronuncia favorevole agli appellanti potrebbe ledere soggetti controinteressati: le graduatorie risultano esaurite dal 2021 e mancano aspiranti utilmente collocabili. Il sacrificio imposto agli interessati non è correlato ad alcun effetto ripristinatorio apprezzabile, e l’esclusione dal concorso assume carattere meramente demolitorio, in assenza della dimostrazione di un vantaggio pubblico attuale. Gli appelli sono quindi accolti nei limiti del primo motivo e, consequenzialmente, del quinto, con assorbimento degli altri; in riforma della sentenza impugnata è dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse per il ricorso di primo grado, con definitiva stabilizzazione della posizione degli appellanti e compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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