La proroga della CIGO richiede una nuova informativa sindacale (TAR Puglia n. 722 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Cassa integrazione guadagni ordinaria, la domanda di proroga della medesima non è esente dagli obblighi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015: l’informativa e la consultazione sindacale devono essere rinnovate per ciascun periodo di integrazione salariale richiesto, ivi compresi i periodi successivi al primo. La previa comunicazione alle organizzazioni sindacali è imposta anche quando l’istanza riguardi un periodo ulteriore rispetto a quello già autorizzato, trattandosi di domande distinte che presuppongono una rinnovata fase di confronto con i rappresentanti dei lavoratori.
Il Fatto
La società, operante nel settore della lavanderia industriale, aveva ottenuto la CIGO per i periodi decorrenti dall’8 giugno 2020 al 27 febbraio 2021 a causa di un incendio dei locali. Per il periodo successivo, dal 1° marzo 2021 al 29 maggio 2021, la società presentava una nuova domanda, qualificandola per errore come “nuova” anziché come proroga della precedente. L’INPS rigettava l’istanza, rilevando l’assenza di documentazione comprovante l’espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale. La società, nel ricorso, deduceva l’infondatezza della motivazione e la mancata valutazione della precisazione circa la natura di proroga della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, richiamando un precedente del medesimo Tribunale (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 24 ottobre 2022, n. 1622), secondo cui è infondata la tesi per cui gli obblighi di informativa sindacale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 sarebbero prescritti solo per le nuove domande e non anche per le domande di proroga.
I giudici hanno dato continuità a tale orientamento, ritenendolo apprezzabile sotto un duplice profilo: da un lato, la ragionevolezza, considerato che la crisi aziendale potrebbe essere risalente nel tempo e risulta quindi congrua una rinnovata fase di informativa; dall’altro, la tutela dei lavoratori, i quali, tramite i propri rappresentanti, possono ricevere un corretto aggiornamento sull’operatività aziendale.
La circostanza che la domanda fosse stata originariamente qualificata come “nuova” e poi corretta in “proroga” non ha quindi rilievo decisivo, poiché in ogni caso l’obbligo di una nuova informativa sindacale permane per ciascun periodo di integrazione salariale richiesto. Il collegio ha inoltre escluso i dedotti vizi di eccesso di potere e di difetto di istruttoria, ritenendo adeguata la motivazione dei provvedimenti impugnati.
In ragione della natura della controversia, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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