Dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse: improcedibilità del ricorso per rinuncia implicita (TAR Puglia n. 967 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, resa dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità consegue alla mera presa d’atto, da parte del Collegio, della sopravvenuta cessazione della res litigiosa, non richiedendosi alcuna valutazione in merito alla fondatezza delle domande proposte. La natura formale della decisione, che non entra nel merito della controversia, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, anche in assenza di una specifica statuizione di soccombenza.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR il provvedimento con cui l’ENAC aveva opposto diniego al progetto di realizzazione di un impianto eolico nel territorio del Comune di Brindisi, contestando altresì gli atti presupposti, tra cui la nota di ENAC e il parere di ENAV.
Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava una memoria con la quale dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Tale dichiarazione era motivata dall’intervento di sopravvenienze normative idonee a incidere sui presupposti tecnici ed economici posti alla base della realizzazione del progetto. Si costituivano in giudizio ENAC ed ENAV per resistere al ricorso, mentre la Regione Puglia, regolarmente intimata, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha rilevato che non può che prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente. Tale dichiarazione, intervenuta a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento, integra una causa di cessazione della materia del contendere che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
La pronuncia si caratterizza per la sua natura formale, non implicando alcuna valutazione nel merito delle censure dedotte dalla ricorrente avverso il diniego opposto dall’ENAC. Il Collegio ha, pertanto, ritenuto di dover compensare integralmente le spese di lite tra le parti, conformemente alla richiesta avanzata dalla ricorrente e in ragione della natura formale della decisione adottata.
La decisione conferma che, laddove la parte ricorrente dichiari di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il giudice amministrativo è chiamato a pronunciare l’improcedibilità, senza che rilevi l’intervenuta costituzione delle controparti e la loro eventuale opposizione alla richiesta di compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.