Discarico dell’agente contabile e condanna alle spese di giustizia (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 85 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la fissazione dell’udienza ex art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c. per i conti compilati d’ufficio non presentati dall’agente contabile ha natura cautelativa e transita sempre dalla fase istruttoria a quella processuale, con pieno rispetto del contraddittorio. L’avvenuto riversamento all’amministrazione delle somme introitate impone il discarico dell’agente. Tuttavia, il contabile che con il mancato deposito del conto ha reso necessaria la celebrazione del processo è tenuto al pagamento delle spese di giustizia, in applicazione del principio di causalità e della soccombenza virtuale. Restano ferme le obbligazioni di rifusione delle spese di compilazione d’ufficio e di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata dal Giudice designato.

Il Fatto

La vicenda riguarda un agente contabile chiamato a rispondere, per l’esercizio 2019, della gestione dell’imposta di soggiorno riscossa a carico degli ospiti di una struttura ricettiva. Il conto giudiziale non era stato depositato dall’agente ed era stato compilato d’ufficio. Il Magistrato relatore ha quindi rimesso la questione alla Sezione, iscrivendo la causa a ruolo di udienza.

La Procura contabile, con memoria depositata prima dell’udienza, ha dato atto dell’avvenuto riversamento delle somme al Comune e ha concluso per il discarico del conto, chiedendo però la condanna dell’agente alle spese di giudizio. L’agente non è comparso all’udienza di discussione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016), che disciplina l’iscrizione a ruolo dell’udienza quando il conto non pareggia, non è regolare o richiede rettifiche. Nei casi previsti dal comma 3, e in particolare per i conti compilati d’ufficio non depositati dall’agente, l’udienza è sempre fissata.

Tale disposizione non costituisce un’innovazione: riproduce il contenuto dell’art. 34, lett. a), R.D. n. 1038/1933 e persegue la ratio di garantire la verifica della piena regolarità del conto compilato d’ufficio, non presentato entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio o dalla cessazione della gestione.

Il passaggio dalla fase istruttoria a quella processuale ha, per la Corte, natura cautelativa: il giudizio si svolge nel pieno rispetto delle garanzie del giusto processo, prime fra tutte il contraddittorio. Sul punto la Sezione richiama Cass. civ., Sez. Un., sent. 21 giugno 2010, n. 14891, che qualifica la fase in termini di dialettica caratterizzata dalla cognizione piena.

Nel merito, accertata la natura di agente contabile e l’avvenuto riversamento al Comune delle somme, la Corte dispone il discarico del conto. Ciò non fa venir meno il dovere dell’agente di rifondere le spese di compilazione d’ufficio e di onorare la sanzione pecuniaria già comminata dal Giudice designato.

Quanto alle spese processuali, la Corte distingue l’ipotesi dell’art. 146 c.g.c. e quella di estinzione ex art. 150 c.g.c., nelle quali manca la contrapposizione tra tesi e antitesi. Nel caso di fissazione dell’udienza ex artt. 147-148 c.g.c. si applicano invece tutti i principi della giurisdizione contenziosa, con conseguente statuizione sulle spese. Trova applicazione l’art. 31 c.g.c. e, tramite il rinvio dell’art. 7 c.g.c., gli artt. 91 ss. c.p.c. Poiché il contabile, con il mancato deposito, ha reso necessaria la celebrazione del processo, le spese sono liquidate secondo il principio di causalità e della soccombenza virtuale, come richiamato in Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2021, n. 21823.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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