Estinzione del giudizio pensionistico per rinuncia agli atti accettata dall’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 417 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dal difensore munito del relativo potere, ritualmente notificata alla controparte e da questa accettata senza riserve o condizioni, impone la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c. La pronuncia di estinzione non dà luogo a statuizione sulle spese, in forza del richiamo operato dall’art. 110, comma 7, c.g.c. All’estinzione per rinuncia conseguente al venir meno dell’interesse alla definizione del ricorso non osta la circostanza che siano pendenti davanti alla Corte costituzionale questioni di legittimità costituzionale delle medesime norme applicabili, quando il giudice abbia già dichiarato tale questione manifestamente infondata per integrale sovrapponibilità a profili decisi con sentenza della Corte costituzionale.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di trattamenti pensionistici rilevanti ai fini della perequazione, agivano per l’accertamento del diritto alla rivalutazione automatica nella misura piena prevista dall’art. 34, comma 1, legge n. 448/1998, contestando le riduzioni percentuali introdotte da successive leggi di bilancio. Chiedevano la rideterminazione degli importi e la condanna dell’INPS al versamento dei ratei maturati e non corrisposti, formulando contestualmente istanza di rimessione alla Corte costituzionale.
Nelle more del giudizio interveniva la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, che dichiarava inammissibili le questioni relative all’art. 69, comma 1, legge n. 388/2000 e non fondate quelle relative all’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022. Prima dell’udienza di discussione i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al giudizio, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del ricorso; all’udienza l’INPS accettava la rinuncia chiedendo la declaratoria di estinzione con spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto il percorso processuale. Con ordinanza n. 15/2025, resa fuori udienza e depositata il 7 luglio 2025, era stata respinta l’istanza di rinvio della trattazione, essendo vietate dall’art. 164, comma 12, c.g.c. le udienze di mero rinvio e non essendovi accordo tra le parti per la sospensione in attesa della decisione della Consulta. Nella stessa sede la questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti era stata dichiarata manifestamente infondata, per integrale sovrapponibilità ai profili già oggetto delle ordinanze di rimessione delle Sezioni regionali per la Toscana e per la Campania, sulle quali era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale.
Il thema decidendum si sposta quindi sul piano processuale. I ricorrenti depositavano atto di rinuncia agli atti, notificato all’INPS, per sopravvenuta carenza di interesse; il procuratore dell’Istituto, all’udienza del 15 settembre 2025, dichiarava di accettare la rinuncia senza riserve o condizioni.
Il giudice verifica la regolarità formale dell’atto. La rinuncia è sottoscritta dal difensore munito del relativo potere, ritualmente notificata alla controparte e accettata con formale dichiarazione resa agli atti del giudizio. Ricorrono pertanto i presupposti dell’art. 110, comma 6, c.g.c., che impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, il richiamo al comma 7 dell’art. 110 c.g.c. esclude ogni pronuncia: la declaratoria di estinzione del processo non vi dà luogo. La decisione definisce così il giudizio senza esame nel merito delle pretese pensionistiche, con compensazione implicita derivante dalla stessa norma processuale.
Nota della Redazione
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