Giudizio di ottemperanza e divieto di cumulo maggiorazione imbarco e benefici amianto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 500 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice contabile accerta l’esatta esecuzione del giudicato e non può conoscere questioni nuove, non dedotte né decise nel giudizio di cognizione. Ove le parti resistenti comprovino il pagamento degli arretrati e dei relativi interessi, il giudizio di ottemperanza è infondato. Il titolare di pensione ordinaria, cui sia stata applicata la maggiorazione del coefficiente per i militari imbarcati, non può cumulare il beneficio con quello previsto per l’esposizione all’amianto, operando il divieto di cumulo e restando dovuto solo il beneficio del regime più favorevole.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto da questa Corte, con la sentenza n. 292/2022, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dei benefici per l’esposizione all’amianto. Per l’esecuzione di quel dictum era stato proposto giudizio di ottemperanza, definito con la sentenza n. 912/2022 e la nomina del Commissario ad acta nel Dirigente dell’ufficio per i rapporti economici del Ministero datore di lavoro.
In questa sede il ricorrente deduceva la mancata applicazione del cumulo tra la maggiorazione per i militari imbarcati e i benefici per amianto, sostenendo la natura risarcitoria della pensione privilegiata. Si costituivano l’INPS e il Ministero della Difesa, che rappresentavano di aver dato piena esecuzione al giudicato e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudicante rileva anzitutto che le parti resistenti hanno comprovato la piena esecuzione del giudicato n. 292/2022: gli arretrati e i relativi interessi sono stati corrisposti e la riliquidazione è stata operata con il decreto n. 103/2022, trasmesso dal Ministero della Difesa in ottemperanza alla sentenza.
Il ricorrente, osserva la Corte, è titolare di pensione ordinaria e non, come asserito, di pensione privilegiata risarcitoria. Di conseguenza il Ministero, e poi l’INPS, hanno correttamente applicato il coefficiente dell’1,5, non competendo il doppio beneficio ma soltanto quello previsto dal regime più favorevole.
Il Ministero aveva richiamato il comma 6-ter dell’art. 47 del d.l. n. 269/2003, secondo cui ai destinatari di benefici previdenziali che comportino l’anticipazione dell’accesso al pensionamento o l’aumento dell’anzianità contributiva è data facoltà di optare tra tali benefici e quelli previsti per l’esposizione all’amianto, con conseguente esclusione del cumulo.
La Corte aggiunge un rilievo processuale decisivo: la questione della spettanza o meno del doppio beneficio travalica i limiti ontologici del giudizio di ottemperanza, nel quale tale questione non era stata dedotta né affrontata. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate in complessivi 300,00 euro.
Nota della Redazione
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