Improcedibile l’appello se l’appellante non compare alla nuova udienza (Corte dei Conti Sez. II App. n. 34 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 196 c.g.c., se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. L’improcedibilità consegue automaticamente alla sola mancata comparizione, senza necessità di ulteriori valutazioni sul merito, e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La definizione del giudizio su una questione meramente pregiudiziale giustifica la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Quattro ex appartenenti alla Guardia di Finanza in quiescenza, titolari di pensioni liquidate con il sistema misto, hanno proposto appello avverso la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto aveva rigettato la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.

Il primo giudice aveva respinto la domanda principale e dichiarato inammissibile quella subordinata, ritenendola nuova perché formulata solo con memoria successiva. In appello gli originari ricorrenti hanno invocato il principio di diritto delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021. L’INPS, costituendosi, ha rappresentato di avere già provveduto alla riliquidazione delle pensioni con l’aliquota annua del 2,44%, chiedendo dichiararsi la materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Sezione seconda centrale d’appello ha rilevato che, all’udienza del 10 dicembre 2024, preso atto della mancata comparizione del difensore degli appellanti, il Presidente aveva fissato ai sensi dell’art. 196 c.g.c. la nuova udienza del 18 febbraio 2025, con espressa avvertenza che, in caso di mancata comparizione, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile.

L’estratto del verbale è stato comunicato al difensore degli appellanti dalla Segreteria con messaggio di posta elettronica certificata pervenuto il 17 dicembre 2024. Anche all’udienza del 18 febbraio 2025 la parte appellante non è comparsa; è comparso solo il difensore dell’INPS, che ha ribadito l’avvenuta integrale liquidazione delle somme arretrate.

La Corte ha quindi applicato la disposizione richiamata, secondo cui alla mancata comparizione dell’appellante alla nuova udienza consegue la dichiarazione di improcedibilità dell’appello, adottabile anche d’ufficio. Non ha esaminato nel merito i motivi di doglianza, atteso che la definizione è avvenuta su una questione puramente pregiudiziale.

La declaratoria di improcedibilità determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La definizione del giudizio su una questione pregiudiziale ha giustificato la compensazione integrale delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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