Inammissibile il parere sulla transazione dei tributi locali (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 102 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 è subordinata alla contestuale sussistenza del presupposto soggettivo e di quello oggettivo. Sotto il profilo oggettivo, il quesito deve rientrare nella materia della contabilità pubblica e avere portata generale e astratta, non può risolversi in una valutazione su un caso o un atto gestionale specifico, né essere volto a ottenere indicazioni operative per una puntuale attività dell’ente. La richiesta con cui un Comune chiede se possa stipulare accordi transattivi dei tributi locali attiene al diritto tributario e al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, involge un caso concreto suscettibile di riflessi giudiziari e configura una compartecipazione all’amministrazione attiva incompatibile con la posizione di terzietà e indipendenza della Corte. Essa è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Un Comune ha formulato alla Sezione regionale di controllo per il Veneto una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. L’ente ha rappresentato di essere creditore di IMU per oltre euro 400.000, comprensivi di sanzioni, nei confronti di un’impresa soggetta a procedura di concordato in continuità. L’impresa ha proposto un accordo transattivo in base al quale il Comune rinuncerebbe a parte del credito a fronte del versamento di euro 167.000.
Il Comune ha precisato che il tributo è riscosso direttamente, in via ordinaria o coattiva, senza convenzione con l’Agenzia delle entrate, e ha chiesto se, allo stato attuale e in attesa dell’evoluzione normativa in corso, anche gli enti locali possano sottoscrivere contratti o accordi transattivi dei tributi amministrati.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione verifica la sussistenza del presupposto soggettivo e di quello oggettivo. Sotto il primo profilo la richiesta è ammissibile, essendo sottoscritta dal Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente. La trasmissione diretta, senza il tramite del Consiglio delle autonomie locali, non inficia l’ammissibilità, poiché la formulazione della norma prevede tale passaggio solo “di norma”.
Sul piano oggettivo la Sezione richiama i criteri elaborati dalla Corte dei conti: il quesito deve rientrare esclusivamente nella contabilità pubblica, avere rilevanza generale e astratta e non implicare valutazioni su comportamenti o provvedimenti già adottati. La materia è delimitata alla normativa e agli atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria, senza potersi ampliare a qualsivoglia attività con riflessi finanziari.
La Sezione rileva che il quesito non è riconducibile a tale nozione: esso attiene piuttosto alla materia del diritto tributario e alle implicazioni con il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria. Non viene richiamata la norma di contabilità pubblica rispetto alla quale si chiede il parere in ragione di dubbi interpretativi.
Inoltre, la richiesta involge valutazioni su un caso gestionale specifico, suscettibile di possibili riflessi giudiziari, con conseguente compartecipazione all’amministrazione attiva incompatibile con la terzietà della Corte. La funzione consultiva deve essere preventiva, non può essere esercitata ex post e non può indicare soluzioni alle scelte discrezionali dell’ente, cui spetta applicare le norme al caso concreto.
Per queste ragioni la Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere e dispone la trasmissione della delibera al Sindaco e al Consiglio delle autonomie locali della regione Veneto.
Nota della Redazione
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