Inammissibilità dell’appello per aspecificità estrinseca dei motivi (Cass. pen. Sez. I n. 27438 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, codifica il requisito della specificità estrinseca dei motivi di appello. L’appello è inammissibile quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato. La riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità, poiché il giudizio di appello comporta la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza. Il sindacato sull’ammissibilità non può estendersi alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi, non menzionata dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello reputato atto ad offendere. Il fatto è contestato come commesso in data 28 agosto 2020.

Avverso l’ordinanza della Corte territoriale l’imputato propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, denunciando vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà in relazione ai motivi di appello. Il ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato costituisce una decisione di rigetto, anziché di inammissibilità, e che i motivi non sono stati esaminati benché chiari e specifici.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione dei requisiti di specificità dei motivi di appello alla luce del nuovo testo dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., applicabile al giudizio per effetto delle disposizioni entrate in vigore il 30 dicembre 2022. La norma impone che, per ogni richiesta, siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato. La Corte richiama la relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, da cui emerge la codificazione della specificità c.d. estrinseca.

Il collegio rileva che tali conclusioni recepiscono l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in particolare l’arresto delle Sezioni Unite n. 8825 del 27 ottobre 2016, dep. 2017, Galtelli, secondo cui, oltre all’aspecificità intrinseca, costituisce causa di inammissibilità dell’appello l’aspecificità estrinseca, ravvisabile quando non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

La Corte precisa i limiti di tale principio. La riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità, poiché il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, purché l’esposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle esaminate dal primo giudice. Il sindacato sull’ammissibilità non può inoltre ricomprendere la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi, non menzionata dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi. L’atto di appello aveva contestato l’erronea valutazione delle prove e l’attendibilità dei testi, nonché l’eccessività del trattamento sanzionatorio. Tuttavia, l’atto ignorava la circostanza su cui si fonda la motivazione del primo giudice e le ragioni della richiesta di riduzione della pena erano generiche. Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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