La bancarotta impropria per operazioni dolose da omesso versamento di imposte (Cass. pen. Sez. 5 n. 8820 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere anche in condotte omissive, quali il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, quando questo sia frutto di una consapevole scelta gestionale e determini il prevedibile aumento dell’esposizione debitoria della società, fino a cagionarne il dissesto. Ai fini della configurabilità della bancarotta impropria per operazioni dolose non è richiesto il dolo specifico di cagionare il fallimento, essendo sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. Il reato di bancarotta documentale sussiste anche quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisire i dati presso terzi dimostra che la tenuta delle scritture era tale da rendere molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Crotone, confermava la penale responsabilità di tre imputati in relazione a plurimi delitti di bancarotta fraudolenta commessi nella gestione di una serie di società fallite. Al primo imputato, quale amministratore di diritto e di fatto delle società, erano contestati i delitti di bancarotta impropria per operazioni dolose, consistenti nell’omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, di bancarotta per distrazione dell’intera azienda a favore di società successivamente costituite, e di bancarotta documentale per la sottrazione dei libri contabili. Agli altri due imputati, rispettivamente legale della società e amministratrice di diritto di una delle successive beneficiarie, era contestato il concorso nel delitto di distrazione.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso, enunciando principi di diritto in materia di bancarotta impropria. Con riguardo alla configurabilità delle operazioni dolose, la Corte ha richiamato il principio per cui tali operazioni possono consistere anche in condotte omissive, come la sistematica elusione dei doveri imposti all’organo amministrativo, quando comporti il fallimento della società. In particolare, il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale, integra la fattispecie di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., da cui consegue il prevedibile aumento dell’esposizione debitoria.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha precisato che non è richiesto il dolo specifico di cagionare il dissesto, ma è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta. Nella fattispecie, la condotta dell’amministratore, che aveva sistematicamente omesso di versare imposte e contributi per anni, aveva consapevolmente avviato le società all’inevitabile dissesto, sostituendo scientemente l’una con l’altra e consumando le distrazioni delle intere aziende.

In relazione alla bancarotta documentale, la Corte ha escluso che rilevi la circostanza che il curatore avesse potuto ricostruire aliunde il movimento degli affari della fallita. La sottrazione delle scritture contabili, mai consegnate al curatore e falsamente attribuite a un incendio, era stata strumentale al mancato disvelamento delle condotte di bancarotta patrimoniale, realizzando il dolo specifico previsto dalla prima ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.

Quanto alla posizione del legale coinvolto nella distrazione della somma transattiva, la Corte ne ha desunto la piena consapevolezza della destinazione illecita dalle anomalie dell’operazione: la somma, versata in un momento in cui il dissesto era palese, non era stata accreditata sui conti della società ma frazionata su una carta prepagata e consegnata all’amministratore, nonostante l’esistenza di un libretto postale intestato alla fallita. Nessun rilievo è stato attribuito all’atto scritto prodotto, privo di data certa, con cui l’amministratore avrebbe rassicurato il legale sulla destinazione delle somme.

Infine, in ordine alla posizione dell’amministratrice di diritto, la Corte ha escluso la sua estraneità ai fatti, rilevando come la cessione dell’azienda senza corrispettivo costituisse un depauperamento irreversibile della società e come le puntuali risposte fornite al curatore dimostrassero la sua consapevolezza delle operazioni poste in essere dal padre. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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