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Motovedetta Guardia Costiera non è nave da guerra e ordine non attiene alla polizia marittima (Cass. pen. n. 6867 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di impedire o ostacolare il compimento di un atto di ufficio, ai sensi dell’art. 337 cod. pen., non richiede che la resistenza coincida con l’istante del perfezionamento dell’atto, ma è integrata anche quando la violenza o la minaccia interviene nelle fasi immediatamente precedenti o successive, purché funzionali alla completezza dell’atto stesso. La qualificazione di una unità navale come nave da guerra, rilevante ai sensi dell’art. 1099 cod. nav., postula il concorso dei requisiti di cui all’art. 239, comma 2, d.lgs. n. 66/2010, tra cui il comando esercitato da un ufficiale di marina iscritto nell’apposito ruolo: ne è priva la motovedetta della Guardia Costiera comandata da un sottufficiale. Il reato di cui all’art. 1099 cod. nav. richiede, inoltre, che l’ordine inosservato sia funzionale all’esercizio dei poteri di polizia sulle navi mercantili nazionali previsti dall’art. 200 cod. nav., a tutela della sicurezza e della disciplina della navigazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Torre Annunziata aveva condannato il comandante di un’unità da pesca alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e lesioni personali (artt. 582 e 585 cod. pen.), aggravati, nonché per i reati di cui agli artt. 1116 e 1099 cod. nav. (capi C e D). La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Con il primo lamentava il difetto di motivazione in ordine al nesso funzionale tra la violenza e l’atto di ufficio e in ordine all’aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis, cod. pen.; con il secondo, la contraddittorietà della motivazione; con il terzo, l’illegittima applicazione delle aggravanti, con conseguente improcedibilità per difetto di querela; con il quarto, la violazione dell’art. 1099 cod. nav., contestando la qualificazione della motovedetta come nave da guerra.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui l’inciso “mentre compie un atto di ufficio” di cui all’art. 337 cod. pen. presuppone una contemporaneità non limitata all’istante del perfezionamento dell’atto, ma estesa alle fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla sua completezza (ex multis, Sez. 6, n. 13465 del 2023). Nel caso di specie, la consegna dei documenti non aveva esaurito la sequenza degli adempimenti, che doveva completarsi con la redazione e la sottoscrizione del verbale di contestazione: l’aggressione era avvenuta proprio durante la redazione dei verbali, sicché il collegamento funzionale era correttamente ravvisato.

Quanto all’aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen., la Corte ha rilevato che la doglianza era basata su un assunto smentito dagli atti: tale circostanza non era stata contestata nel capo di imputazione, essendo stata applicata esclusivamente l’aggravante di cui all’art. 61, n. 10 cod. pen., oltre a quella del nesso teleologico. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo, in quanto la consegna dei documenti rappresentava solo una fase della più complessa sequenza procedimentale.

Ha disatteso anche il terzo motivo. Ha riconosciuto che l’orientamento più risalente riteneva assorbita l’aggravante di cui all’art. 61, n. 10 cod. pen. nel reato di resistenza, ma ha affermato che tale effetto si verifica solo in caso di piena sovrapponibilità del fatto. Nel caso di specie, la condotta di resistenza si era manifestata con plurimi comportamenti oppositivi protratti nel tempo, non sovrapponibili alla sola aggressione. Ha, inoltre, escluso l’improcedibilità per difetto di querela, in quanto il reato di lesioni era procedibile d’ufficio per la contestata aggravante di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen., ritenuta sussistente dai giudici di merito, precisando che l’equiparazione tra costituzione di parte civile e proposizione della querela, indicata dalla Corte di appello, era erronea ma priva di rilievo.

Ha, invece, accolto il quarto motivo, relativo al reato di cui all’art. 1099 cod. nav. La norma punisce il comandante della nave che non obbedisce all’ordine di una nave da guerra nei casi previsti dall’art. 200 cod. nav. La Corte ha rilevato che la motovedetta CP532 della Guardia Costiera, pur essendo una nave militare ai sensi dell’art. 239, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, non integrava i requisiti della nave da guerra di cui al comma 2 della stessa disposizione, che richiede il comando di un ufficiale di marina iscritto nell’apposito ruolo: il comandante era, infatti, un sottufficiale (2° Capo scelto Q.S.), ai sensi dell’art. 629 COM. In ogni caso, l’ordine di scendere dall’unità non era funzionale all’esercizio dei poteri di polizia marittima, ma mirava solo a interrompere la condotta di resistenza, sicché il fatto non sussisteva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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