Il cognome materno si aggiunge se realizza l’identità familiare della minore (App. Caltanissetta 5 marzo 2026)

Corte d’appello di Caltanissetta, ordinanza del 5 marzo 2026 (R.G. n. 109/2025 V.G.) – Presidente relatrice Domenica Motta; decisione del 25 febbraio 2026.

Il principio di diritto / massima

L’aggiunta del cognome materno è, in linea di principio, conforme all’interesse del minore perché rende visibile la sua identità familiare e il legame con entrambi i genitori. Può essere esclusa quando emergano elementi concreti di grave pregiudizio, quali la lesione di un’identità già consolidata, la cattiva reputazione del genitore o il rifiuto manifestato dal minore.

Il fatto

Il Tribunale di Gela aveva autorizzato la madre, quale rappresentante ad acta della figlia minore, a presentare al Prefetto la domanda per aggiungere al cognome paterno quello materno. Il padre reclamava il provvedimento, contestando la valutazione del superiore interesse della figlia e chiedendone l’ascolto diretto.

La motivazione

La documentazione scolastica e le testimonianze mostravano che la bambina già utilizzava spontaneamente entrambi i cognomi, spiegando di volere racchiudere in sé qualcosa del padre e della madre. Le apparenti divergenze testimoniali erano state motivate considerando la persistente conflittualità genitoriale e il diverso comportamento della minore alla presenza del padre.

La Corte ha ritenuto inutile e potenzialmente dannoso l’ascolto della bambina, che non aveva ancora compiuto dieci anni ed era coinvolta da tempo nel conflitto tra i genitori. La minore non avrebbe potuto valutare le conseguenze giuridiche e sociali della modifica, mentre il suo desiderio emotivo di sentirsi figlia di entrambi era già adeguatamente provato.

Richiamando il cambiamento di prospettiva prodotto dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, la Corte afferma che il doppio cognome risponde normalmente all’identità familiare. Nel caso concreto non risultavano una cattiva reputazione materna, una lesione dell’identità personale già consolidata o il rifiuto della minore; al contrario, gli elementi acquisiti dimostravano che la bambina si identificava già anche con il cognome della madre.

Implicazioni pratiche

Nelle domande di aggiunta del cognome materno l’interesse del minore deve essere verificato in concreto, ma non occorre dimostrare un’utilità eccezionale: l’identificazione con entrambi i rami genitoriali costituisce il punto di partenza. L’ascolto non è automatico e può essere omesso quando, per età e conflittualità familiare, non aggiunga elementi utili e rischi di attribuire al minore un ruolo attivo nello scontro tra i genitori.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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