Assoluzione fondata sulla mancanza di un atto: viziata se il giudice non motiva il mancato ricorso ai poteri istruttori ex art. 507 c.p.p. (Cass. pen. 2405/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 2405/2026 (udienza pubblica del 15 gennaio 2026, dep. 21 gennaio 2026, R.G.N. 29043/2025) — Presidente Giacomo Rocchi, Relatore Giovanbattista Tona
Il principio di diritto
Il giudice ha il dovere di esplicitare le ragioni per le quali ritenga di non procedere ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., poiché il potere di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ha la funzione di supplire all’inerzia delle parti o a carenze probatorie quando queste incidano in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio; è pertanto viziata da violazione di legge la sentenza assolutoria che si fondi sulla mancanza in atti di un provvedimento ritenuto decisivo, senza dare adeguata motivazione del mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.
Il fatto
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 perché il fatto non sussiste. L’imputato era stato controllato il 7 gennaio 2021 in una zona alla quale gli era stato vietato l’accesso con provvedimento del Questore del 5 ottobre 2020. Il Tribunale riteneva decisiva l’assenza in atti del precedente ordine di allontanamento, da cui originava il divieto questorile, così da non poter accertare se l’imputato sostasse effettivamente in zone a lui interdette. Il Procuratore Generale ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale: il contenuto del precedente provvedimento era già riferito nel provvedimento violato e prodotto in atti e, in ogni caso, il giudice avrebbe potuto acquisirlo ex art. 507 cod. proc. pen.
La motivazione
Il ricorso è fondato. La motivazione è viziata: il fatto storico della condotta non era in discussione. Da un lato, il giudice può svolgere un sindacato incidentale sulla legittimità solo sul provvedimento violato e non su quello che lo precede; in assenza di contestazioni sulla completezza e sulla legittimità della motivazione del provvedimento questorile, nel quale si dà atto compiutamente del precedente ordine di allontanamento, il Tribunale non era tenuto a verificarne i contenuti né la corrispondenza delle aree. Dall’altro, se il precedente provvedimento era ritenuto prova indispensabile e decisiva per la decisione, il Tribunale avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori d’ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. e spiegare le ragioni del loro mancato esercizio: richiamati gli arresti delle Sezioni Unite (n. 41281 del 2006, Greco) e delle Sezioni semplici (Sez. 3, n. 50761 del 2016; Sez. 2, n. 35742 del 2020), la Corte ribadisce che il giudice ha il dovere di motivare il mancato ricorso all’art. 507 quando la carenza probatoria incide in modo determinante sul convincimento. La sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto in diversa persona fisica.
Implicazioni pratiche
Per chi opera nel penale: un’assoluzione non può fondarsi sul solo dato che manca in atti un documento, quando quel documento è ritenuto decisivo. Il giudice ha due strade e deve percorrerne una in modo motivato: valutare il provvedimento effettivamente contestato, sul quale soltanto è ammesso il sindacato incidentale, oppure attivare i poteri istruttori d’ufficio ex art. 507 cod. proc. pen.; ciò che non può fare è assolvere per carenza probatoria senza spiegare perché non ha esercitato quei poteri. Per l’accusa, la pronuncia conferma la sindacabilità in cassazione della sentenza assolutoria che ometta tale motivazione.
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