Obblighi dell’amministratore di condominio e interesse ad agire del condomino: necessità di un pregiudizio attuale e concreto (Cass. civ. Sez. 2 n. 14468 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire, per essere concreto ed attuale ai sensi dell’art. 100 c.p.c., richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. In materia di obblighi dell’amministratore di condominio, la mera esistenza di un obbligo di legge inadempiuto non è sufficiente a fondare l’interesse ad agire del condomino: è necessario un pregiudizio attuale e concreto, correlabile all’obbligo inadempiuto e consistente nel diniego dell’amministratore, sollecitato all’adempimento, di provvedervi, ovvero in una situazione specifica dell’attore non altrimenti risolvibile. Ne consegue che la valutazione della soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese processuali va effettuata con riferimento al momento di introduzione del giudizio, considerando la sussistenza dell’interesse ad agire in capo all’attore.
Il Fatto
Un condomino convenne in giudizio la società amministratrice del Condominio, lamentando la violazione di plurimi obblighi previsti dall’art. 1129, secondo e quinto comma, c.c. e dall’art. 1130, numeri 6 e 7, c.c., in particolare la mancata consegna delle condizioni generali della polizza assicurativa, l’omessa comunicazione del luogo di custodia dei registri e l’omessa affissione della targhetta identificativa dell’amministratore. Il Tribunale accolse solo la domanda relativa alla consegna della polizza, dichiarando la cessazione della materia del contendere sulle altre e compensando le spese.
La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza, respinse l’appello principale e, accogliendo quello incidentale, escluse l’interesse ad agire del condomino per tutte le domande, condannandolo al pagamento delle spese di entrambi i gradi. Avverso tale decisione il condomino ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla valutazione della soccombenza virtuale ai fini delle spese e sulla sussistenza dell’interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla targhetta e all’indicazione del luogo di custodia dei registri, dichiarandoli infondati. Ha precisato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere emessa in primo grado, non impugnata, era divenuta definitiva, con la conseguenza che la verifica dell’interesse ad agire doveva essere effettuata con riferimento all’epoca di introduzione del giudizio.
Richiamando il consolidato orientamento di legittimità (tra cui Cass. n. 12733/2024, Cass. n. 2057/2019 e Cass. SU n. 27187/2006), la Corte ha affermato che l’interesse ad agire richiede un risultato utile e concreto, non conseguibile senza l’intervento del giudice. La mera esistenza di un obbligo dell’amministratore non è sufficiente: è necessario un pregiudizio attuale e concreto del condomino, che consista nel diniego dell’amministratore, sollecitato all’adempimento, o in una situazione specifica non altrimenti risolvibile. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva allegato di aver invitato l’amministratore a provvedere prima del giudizio, ottenendone un rifiuto.
Quanto al terzo motivo, relativo alla polizza assicurativa, la Corte l’ha ritenuto parimenti infondato. La comunicazione dell’amministratore, che aveva riferito che le condizioni generali erano le stesse di cinque anni prima e già a mani del condomino, non integrava un rifiuto alla consegna. Le valutazioni della Corte di merito sulla effettiva conoscenza delle condizioni di polizza, fondate su elementi indiziari, non integravano violazioni dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c. o dell’art. 2729 c.c., trattandosi di un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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