Ricettazione e incauto acquisto: aspecificità dei motivi e inammissibilità (Cass. pen. Sez. 7 n. 15784 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga motivi meramente riproduttivi delle censure già dedotte in appello, senza una critica puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata. Tale inammissibilità ricorre sia quando si deduca la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sia quando si lamenti la violazione di legge per la mancata riqualificazione del reato di ricettazione in quello di cui all’art. 712 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in appello per il reato di ricettazione, ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Con il secondo, ha lamentato la violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 712 cod. pen., invocando la sussistenza del dubbio circa l’origine delittuosa dei beni.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato la natura delle doglianze proposte, rilevando come il primo motivo, concernente la mancata applicazione dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non fosse consentito in sede di legittimità. Le censure si risolvevano, infatti, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, risultando prive della tipica funzione di una critica argomentata.
In merito al secondo motivo, relativo alla mancata riqualificazione in incauto acquisto, la Corte ha ribadito il principio di diritto per cui sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, aggiungendo solo espressioni assertive e apodittiche sulla correttezza della sentenza impugnata, senza confrontarsi con le ragioni del diniego. Ha richiamato, in tal senso, il precedente di Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021.
La Corte territoriale aveva escluso la riqualificazione, evidenziando l’evidente contraffazione del marchio apposto sui beni rinvenuti, elemento che rendeva inapplicabile l’ipotesi di cui all’art. 712 cod. pen., e aveva negato la sussistenza dei presupposti per la causa di non punibilità, valorizzando il rilevante valore della merce e i precedenti penali specifici dell’imputato.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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