Restituzione atti al PM abnorme se l’udienza preliminare è già stata celebrata (Cass. pen. Sez. II n. 9124 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell’udienza preliminare, il giudice che rileva l’appartenenza del reato alla cognizione del tribunale in composizione collegiale deve trasmettere gli atti, con ordinanza, al giudice competente, ai sensi dell’art. 33 septies, comma 1, cod. proc. pen. La restituzione degli atti al pubblico ministero è consentita solo quando l’imputato sia rimasto privo dell’udienza preliminare per un errore del pubblico ministero, al fine di assicurare le garanzie connesse a quella fase, tra cui l’accesso ai riti alternativi. Il provvedimento che dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero pur essendo già stata celebrata l’udienza preliminare è affetto da abnormità strutturale, per difetto del concreto potere del giudice e indebita regressione del processo a una fase ormai conclusa.

Il Fatto

Nel corso di un giudizio dibattimentale per il delitto di cui all’art. 648 bis cod. pen., il giudice monocratico del Tribunale di Sassari rilevava che il reato apparteneva alla cognizione del giudice in composizione collegiale e che non era stata celebrata l’udienza preliminare, con conseguente preclusione dell’accesso ai riti alternativi. Disponeva pertanto la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendone l’abnormità strutturale: dall’esame degli atti risultava che nei confronti dell’imputato l’udienza preliminare era stata ritualmente celebrata e che il decreto di rinvio a giudizio era stato erroneamente emesso davanti al giudice monocratico anziché a quello collegiale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 33 septies cod. proc. pen. Il primo comma disciplina il dibattimento instaurato a seguito dell’udienza preliminare e impone al giudice che ritenga il reato appartenente alla cognizione del tribunale in composizione diversa di trasmettere gli atti, con ordinanza, al giudice competente. Il secondo comma regola la diversa ipotesi del dibattimento incardinato senza la previa udienza preliminare, prevedendo in tal caso la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Dal chiaro disposto normativo deriva che il giudice monocratico, ove rilevi la competenza del collegio, può restituire gli atti al pubblico ministero solo quando l’imputato sia rimasto privo dell’udienza preliminare per un’erronea valutazione addebitabile allo stesso pubblico ministero. La retrocessione serve, in quella sola ipotesi, ad assicurare le garanzie della fase, tra cui la possibilità di accedere ai riti alternativi.

Al di fuori di tale ipotesi trova applicazione la regola generale: l’inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione della competenza al giudice collegiale o monocratico comporta la mera trasmissione degli atti a quello ritenuto competente, con diretta fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 420 ter, comma quarto, cod. proc. pen. La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità sul punto, in particolare le Sezioni Unite n. 29316 del 26.02.2015 e le successive pronunce conformi.

Nel caso esaminato l’udienza preliminare era già stata celebrata e l’imputato aveva deliberatamente rinunciato alla prospettiva di un rito alternativo. La restituzione degli atti al pubblico ministero non integra quindi una mera illegittimità: il provvedimento devia dal modello legale, si pone fuori dalle ipotesi previste dall’ordinamento e determina un’indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, in violazione del principio di ragionevole durata del processo. Esso produce inoltre un’insuperabile stasi processuale, poiché il pubblico ministero non potrebbe richiedere una nuova udienza preliminare già ritualmente celebrata.

Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza impugnata è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *