Appello inammissibile solo se i motivi non individuano i punti contestati (Cass. civ. Sez. II n. 22639 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il giudice d’appello dichiara inammissibile il gravame, per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., soltanto quando le ragioni di impugnazione non consentano di individuare le questioni e i punti contestati della decisione impugnata. La parte che riproponga le ragioni già dedotte in primo grado, confutando le argomentazioni del primo giudice, assolve l’onere di specificità: non è necessaria l’allegazione di profili fattuali o giuridici aggiuntivi, essendo il giudice del gravame in condizione di individuare i punti controversi e di valutare il merito delle doglianze. Il controllo sul difetto di specificità dei motivi integra error in procedendo, che la Corte di cassazione può rivalutare direttamente in base agli atti di causa, in quanto giudice del fatto processuale.
Il Fatto
Una società appaltatrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una committente per il saldo di lavori edili. Oppostosi il decreto, il Giudice di pace ha confermato l’ingiunzione, ritenendo sufficienti, ai fini della prova del credito, un preventivo dei lavori e l’invio dei dati di fatturazione da parte della committente.
La committente ha proposto appello. Il Tribunale di Modena lo ha dichiarato inammissibile, sul rilievo che l’appellante si fosse limitata a contestare l’assolvimento dell’onere della prova dei fatti costitutivi del credito, senza formulare critiche specifiche alla pronuncia impugnata. La committente ha allora proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 342 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato ammissibile la censura. Il motivo non sollecita un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, ma denuncia un error in procedendo consistente nell’erronea valutazione del difetto di specificità dei motivi di appello. Su tale questione la Corte è giudice del fatto processuale e può rivalutare direttamente gli atti di causa, secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 8077/2012.
Nel merito il motivo è stato accolto. Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione reputando che i lavori fossero gli stessi indicati nel preventivo depositato dall’appaltatrice e che l’invio dei dati di fatturazione da parte della committente non lasciasse emergere alcuna prova della mancata esecuzione delle opere.
Dall’esame dell’atto di appello è emerso, invece, che l’appellante aveva obiettato che il preventivo era atto unilateralmente formato dallo stesso creditore e privo di valore probatorio, e che l’invio dei dati di fatturazione non costituiva un riconoscimento del debito idoneo a invertire l’onere della prova, spettando al creditore dimostrare la sussistenza del credito.
Queste ragioni superavano il vaglio di ammissibilità, ponendo in dubbio, con argomentazioni sufficientemente dettagliate, l’iter argomentativo della pronuncia di primo grado. L’impugnazione conteneva una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa diretta a confutare le ragioni del primo giudice, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. Il gravame riproponeva poi legittimamente le ragioni già dedotte in primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili ulteriori, come già chiarito da Cass. n. 23781/2020 e Cass. n. 2814/2016.
La Corte ha quindi accolto l’unico motivo, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa al Tribunale di Modena, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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