Inammissibilità dell’appello per omessa dichiarazione di domicilio (Cass. pen. Sez. VII n. 31059 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’onere di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. nel testo introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022, può essere assolto anche mediante il richiamo a una precedente dichiarazione o elezione. L’atto di impugnazione deve però contenere un riferimento espresso e specifico alla stessa e indicarne la collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La mera esistenza agli atti di una valida ed efficace elezione di domicilio non è sufficiente a escludere la causa di inammissibilità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 25.11.2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palmi. Il ricorrente impugna quella ordinanza davanti alla Corte di cassazione, deducendo un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen..

La questione investe il regime dell’onere di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello, alla luce dell’abrogazione della norma e del relativo regime intertemporale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva anzitutto che il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, imponeva di depositare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori. L’onere era preordinato ad assicurare la conoscenza, da parte dell’imputato, della citazione per il giudizio di appello, garantendo un contraddittorio certo e limitando il ricorso ai rimedi restitutori e rescissori nelle fasi successive.

Il Collegio richiama poi le Sezioni Unite n. 13808 del 24.10.2024, dep. 2025, De Felice. Dirimendo il contrasto sul regime intertemporale dopo l’abrogazione disposta dall’art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, le Sezioni Unite hanno affermato che la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Nel caso in esame l’appello risulta anteriore a tale data, sicché la questione conserva rilevanza.

Le medesime Sezioni Unite hanno precisato che l’onere può essere assolto anche mediante il richiamo a una precedente dichiarazione o elezione, purché l’atto di impugnazione contenga un riferimento espresso e specifico e ne indichi la collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo della notificazione.

Nel caso concreto, agli atti — ai quali la Corte può accedere in ragione della natura processuale dell’eccezione, secondo il principio di Sez. U. n. 42792 del 31.10.2001, Policastro — non risulta alcuna autonoma dichiarazione o elezione di domicilio allegata all’atto di appello, né l’atto di impugnazione contiene un richiamo espresso e specifico a precedenti dichiarazioni, con indicazione della relativa collocazione. La Corte sottolinea che l’esistenza agli atti di una valida ed efficace elezione di domicilio non è di per sé sufficiente a escludere l’inammissibilità: occorre che l’atto che la contiene sia allegato all’impugnazione oppure che vi sia il richiamo espresso, con l’indicazione della collocazione nel fascicolo.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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