Prescrizione e improcedibilità si verificano su tempi distinti dei gradi (Cass. pen. Sez. VII n. 31054 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 161-bis cod. pen., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 134 del 2021. L’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione, prevista dall’art. 344-bis cod. proc. pen., opera secondo un criterio autonomo, che riguarda la durata di ciascun grado di impugnazione. Si tratta di due istituti distinti, la cui verifica segue parametri temporali differenti: il tempo intercorrente tra la commissione del reato e la conclusione del giudizio di primo grado per la prescrizione, la durata del giudizio di appello per l’improcedibilità. La disciplina dell’improcedibilità si applica ai procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975, con sentenza del 18/02/2025. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con pronuncia del 14/04/2026, ha confermato la condanna.

Con l’unico motivo di ricorso, la difesa ha eccepito che la Corte d’appello avrebbe omesso di dichiarare l’estinzione della contravvenzione per il decorso dei termini di prescrizione di cinque anni. La censura si fonda sul tempo trascorso tra la commissione del fatto e la definizione del giudizio di appello.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il punto di partenza è la data di commissione del reato, fissata al 15/09/2020: un momento rispetto al quale non deve aversi riguardo all’istituto della prescrizione, bensì a quello dell’eventuale improcedibilità ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen..

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 134 del 2021 ha introdotto l’art. 161-bis cod. pen., secondo cui il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Il medesimo art. 2, al comma 2, ha inserito nel codice di rito l’art. 344-bis, che configura come causa di improcedibilità dell’azione penale la mancata definizione di ciascun giudizio di impugnazione entro i termini fissati: due anni per il giudizio di appello, un anno per il giudizio di cassazione. Il comma 3 ha previsto che tali disposizioni si applichino ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

Da questa architettura la Corte trae il criterio di verifica. Occorre accertare, da un lato, ai fini della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la distanza temporale tra la commissione del reato e la conclusione del giudizio di primo grado; dall’altro, ai fini della declaratoria di improcedibilità dell’azione penale, la durata del giudizio d’appello. Il principio è ancorato al precedente delle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c. Polichetti.

Applicando il criterio al caso concreto, la prescrizione non è maturata: la sentenza di primo grado è intervenuta il 18/02/2025, prima che i termini decorressero interamente. Nemmeno è applicabile l’improcedibilità, poiché il giudizio di appello è stato definito con sentenza il 14/04/2026, dunque entro i termini dell’art. 344-bis cod. proc. pen.. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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