Bancarotta semplice: prestanome e obbligo di tenuta delle scritture contabili (Cass. pen. Sez. V n. 95 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di diritto di una società di capitali è personalmente obbligato alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, con un obbligo di garanzia che opera per il solo fatto dell’assunzione della carica. Tale obbligo non viene meno per effetto dell’abdicazione alla gestione o del trasferimento dei compiti a terzi, poiché l’accettazione della carica, anche quando si tratti di mero prestanome, comporta l’assunzione dei doveri di vigilanza e controllo. Il reato di bancarotta semplice documentale è punibile a titolo di dolo e di colpa: è sufficiente la negligenza nella tenuta e conservazione della contabilità, non essendo richiesta la deliberata volontà di violare le disposizioni di legge o di arrecare pregiudizio ai creditori.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore unico di una società a responsabilità limitata in un arco temporale compreso tra l’aprile 2014 e il fallimento, impugna la sentenza della Corte d’appello di Roma che, riqualificato l’addebito originario di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta documentale semplice, aveva rideterminato in senso più favorevole le pene principali e accessorie inflitte in primo grado.
Con un unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sostenendo di non essere mai stato in possesso delle chiavi della sede operativa né della documentazione contabile, e di aver delegato un terzo al ritiro dell’incarto. Da tali circostanze la Corte di merito aveva desunto che il reale amministratore fosse altri, con conseguente difetto di prova dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo è generico e manifestamente infondato, perché non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia territoriale: la Corte di merito non ha negato la veste di prestanome, ma ha ravvisato la colpa nel fatto stesso di aver accettato di fungere da “uomo di paglia” e di essersi poi completamente disinteressato della gestione e della tenuta delle scritture contabili.
Il passaggio decisivo è la ricostruzione dell’obbligo di tenuta. L’imprenditore che esercita attività commerciale è personalmente obbligato alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. Per le società a responsabilità limitata il dovere discende dagli artt. 2475 e segg. cod. civ., da cui deriva uno specifico obbligo di garanzia: i dati contabili devono essere correttamente annotati e la contabilità costantemente disponibile agli organi di vigilanza e controllo, interni ed esterni, in modo da rendere ricostruibili gli accadimenti aziendali.
Da ciò deriva che, a prescindere dal ruolo concretamente assunto nella compagine amministrativa, l’obbligo riveste connotati di immanenza e attualità per il solo fatto dell’assunzione della qualità di amministratore unico e include il dovere di costante padronanza e disponibilità della documentazione contabile.
La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui la bancarotta semplice documentale è punibile tanto a titolo di dolo quanto di colpa, come si desume dalla struttura della norma incriminatrice, che non richiede la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti o di arrecare pregiudizio ai creditori. La responsabilità non è esclusa dall’abdicazione totale ai propri compiti: consuma il reato, ai sensi dell’art. 217 R.D. n. 267 del 1942, l’amministratore che, ancorché estraneo alla gestione riconducibile all’amministratore di fatto, abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta delle scritture, poiché l’accettazione della carica comporta l’assunzione dei doveri di vigilanza di cui all’art. 2392 cod. civ.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi.
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Nota della Redazione
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