Appello incidentale tardivo ammissibile anche su capo autonomo (Cass. civ. Sez. V n. 13287 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già proposti. La regola risponde al principio della parità delle armi tra le parti e alla finalità di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione: alla parte che avrebbe accettato la decisione deve essere consentito di contrastare l’iniziativa della controparte volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia. In tema di accertamento, la rettifica in autotutela in diminuzione non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale dell’originario avviso, con la conseguenza che permane l’interesse dell’amministrazione al riconoscimento del credito tributario residuo e del contribuente a negare la pretesa. L’omessa pronuncia su un motivo di ricorso non rileva quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di quel motivo.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello principale dei contribuenti, relativo alla compensazione delle spese, e accoglieva l’appello incidentale tardivo dell’Agenzia delle entrate, determinando il valore dell’immobile ceduto in euro 86.450,00, in conformità alla rettifica operata in autotutela. In primo grado la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di rettifica e liquidazione, che indicava un valore di euro 118.400,00.
I contribuenti ricorrono per cassazione con cinque motivi. L’Agenzia delle entrate si costituisce tardivamente, senza motivi, al solo fine di partecipare alla discussione. La Procura generale conclude per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 334 cod. proc. civ., sostenendo l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo dell’ufficio perché proposto in relazione a un’impugnazione principale vertente sulle sole spese. La Corte respinge la censura, richiamando la decisione secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo diverso da quello oggetto del gravame principale o investe lo stesso capo per motivi diversi, in coerenza con la parità delle armi e per evitare la proliferazione dei processi.
Il secondo motivo lamenta l’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale su un motivo del ricorso introduttivo. La Corte osserva che la sentenza impugnata ha preso atto della rettifica in autotutela e ha deciso sulla fondatezza della residua pretesa erariale. Richiama il principio per cui la modificazione in diminuzione dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non può comportare la cessazione della materia del contendere.
Sul punto la Corte ricorda che l’omessa pronuncia su un motivo non rileva quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di quel motivo, dovendosi ritenere sussistente il vizio solo se sia stata omessa una decisione indispensabile per la soluzione del caso. La stima a metro quadro, del resto, coincide tra Ufficio e contribuenti, mentre è cambiata la sola determinazione della superficie catastale. La Corte aggiunge che all’avviso di rettifica non devono allegarsi gli atti di comparazione, essendo sufficiente la riproduzione del loro contenuto essenziale, e che il ricorso sul punto è generico.
Gli ulteriori motivi sono respinti. Il terzo è inammissibile per difetto di specificità. Il quarto è infondato perché la superficie catastale è stata usata solo per individuare la consistenza del bene, non per determinare il valore, e non sussiste violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986. L’ultimo motivo è infondato: la compensazione delle spese pronunciata in appello deve intendersi riferita ai due gradi di merito. La Corte rigetta il ricorso e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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