Indennità aggiuntiva al coltivatore diretto anche per opera privata di pubblica utilità (Cass. civ. Sez. I n. 20341 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, all’affittuario coltivatore diretto spetta l’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 42 d.P.R. n. 327/2001 non solo quando il procedimento ablatorio sia finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, ma anche quando sia eseguita un’opera privata di pubblica utilità. La disciplina derogatoria contenuta nell’art. 36 d.P.R. n. 327/2001 riguarda, infatti, solo l’indennità di espropriazione e non anche quella prevista dall’art. 42, che costituisce un’indennità del tutto autonoma e, appunto, aggiuntiva. La sua liquidazione può comportare l’erogazione, in favore del proprietario e del coltivatore diretto, di indennità che, nel loro complesso, superino il valore venale del bene espropriato.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalle vicende espropriative di alcuni terreni privati, necessarie per la costruzione di un metanodotto ad opera di una società che svolge attività di trasporto di gas naturale. Con decreto di esproprio il Ministero dello Sviluppo Economico dispose l’espropriazione e l’occupazione temporanea delle aree, tra cui un terreno concesso in affitto a una società agricola.
La società agricola, in qualità di affittuaria, richiese alla società espropriante e alla proprietaria la corresponsione dell’indennità aggiuntiva ex art. 42 d.P.R. n. 327/2001. La richiesta fu respinta sul presupposto dell’inapplicabilità della norma alle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità. Il Tribunale di Milano accolse la domanda e condannò la società espropriante al pagamento. La Corte d’Appello di Milano confermò la decisione, ritenendo che l’art. 36 non impedisse l’applicazione dell’art. 42. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 36 d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere applicabile l’indennità aggiuntiva anche quando l’esproprio avvenga ad opera di un soggetto privato e sia finalizzato alla costruzione di un’opera privata di pubblica utilità.
Secondo la ricorrente, l’interpretazione seguita in appello contrasterebbe con la lettera dell’art. 36, che in caso di opere private di pubblica utilità esclude radicalmente l’applicazione delle disposizioni delle sezioni III e IV del Capo VI, nel cui novero rientra anche l’art. 42. Si è aggiunto che mancherebbe una espressa previsione legislativa dell’indennità aggiuntiva per tale ipotesi e che il riconoscimento finirebbe per disincentivare l’attività dei privati in favore della collettività.
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. L’ordinanza impugnata ha fornito una soluzione interpretativa conforme all’orientamento della Cassazione, recentemente ribadito, secondo cui all’affittuario coltivatore diretto spetta l’indennità aggiuntiva non solo quando il procedimento ablatorio sia finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, ma anche quando sia eseguita un’opera privata di pubblica utilità, come nella specie un impianto di compressione di gas naturale.
Il fondamento della soluzione sta nella distinzione tra le due indennità. La disciplina derogatoria dell’art. 36 d.P.R. n. 327/2001 riguarda solo l’indennità di espropriazione e non anche quella prevista dall’art. 42, che costituisce un’indennità del tutto autonoma e, appunto, aggiuntiva. La sua liquidazione può comportare l’erogazione, in favore del proprietario e del coltivatore diretto, di indennità che, nel loro complesso, superino il valore venale del bene espropriato.
La Corte ha richiamato a sostegno i precedenti Cass. n. 21058/2022 e Cass. n. 32072/2023, dichiarando di voler dare continuità a tale orientamento, non avendo la ricorrente offerto elementi idonei a modificarlo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese processuali e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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