Appello incidentale tributario: termine di 60 giorni e nullità sanata (Cass. civ. Sez. V n. 16946 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la regola posta dall’art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui l’appello incidentale va proposto a pena di inammissibilità nell’atto di controdeduzioni da depositare entro sessanta giorni dalla notifica dell’impugnazione principale, ha efficacia endoprocessuale. Il secondo gravame avverso la stessa sentenza, pur se proposto nelle forme dell’appello principale mediante autonomo atto, si converte in appello incidentale ed è ammissibile purché sia rispettato il termine di sessanta giorni dalla notifica del primo appello, operando la sanatoria dell’atto nullo per il raggiungimento del suo scopo ex art. 156 cod. proc. civ. È pertanto errata la valutazione di tempestività condotta alla stregua del termine semestrale di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Il Fatto

Una società impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Potenza una cartella di pagamento relativa a spese di giustizia, deducendo la nullità della notifica a mezzo pec e l’inesistenza del ruolo. Il ricorso era accolto, con annullamento della cartella e condanna dell’Ufficio alle spese.

Avverso la medesima sentenza proponevano gravame, con atti distinti, la contribuente, sulla liquidazione delle spese, e l’agente della riscossione, sulla carenza di legittimazione e sull’onere probatorio. Riuniti i ricorsi, la Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva l’appello dell’agente, qualificandolo come incidentale e ritenendolo tempestivo entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado. La contribuente ricorre per cassazione deducendo la tardività di quel gravame.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda le modalità e i termini di proposizione dell’appello incidentale nel processo tributario, quando una stessa sentenza sia impugnata da più parti con atti autonomi.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 impone che l’appello incidentale sia presentato, a pena di inammissibilità, nell’atto di controdeduzioni o entro sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale, mediante deposito nella cancelleria della CTR.

Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la regola ha efficacia endoprocessuale, analoga a quella dell’art. 343 cod. proc. civ.: dopo il deposito dell’atto di controdeduzioni non è più ammissibile l’impugnazione incidentale, ma ciò non comporta l’inammissibilità dell’appello erroneamente proposto in via principale da chi avrebbe potuto proporlo solo incidentalmente, purché sia rispettato il termine prescritto.

Viene confermato l’orientamento che ammette la proposizione del gravame incidentale mediante notifica e deposito di un atto autonomo, in luogo del solo deposito di controdeduzioni, a condizione che ciò avvenga nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale e che la parte ottenga la riunione dei processi ex art. 335 cod. proc. civ. Il gravame proposto in via principale dopo un altro gravame principale resta valido e si converte in incidentale, operando la sanatoria di cui all’art. 156 cod. proc. civ.

La CTR ha invece valutato la tempestività dell’appello dell’agente alla luce del combinato disposto degli artt. 327 cod. proc. civ. e 38 d.lgs. n. 546/1992, applicando il termine di sei mesi. Poiché l’appello della contribuente era stato notificato il 15.11.2019, quello incidentale doveva essere proposto entro il 14.1.2020, mentre l’atto autonomo dell’agente è intervenuto solo il 23.3.2020: ne deriva la tardività. Il ricorso è accolto, l’appello incidentale dichiarato inammissibile e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per l’esame dell’appello principale rimasto assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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