Termine dilatorio statuto contribuente e insussistenza ragioni urgenza (Cass. civ. Sez. V n. 19418 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti del contribuente, la sola imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non integra una ragione di urgenza idonea a giustificare l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Spetta all’Amministrazione finanziaria offrire la prova, fondata su fatti concreti e precisi, che l’emissione dell’avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili. Le ragioni di urgenza devono consistere in elementi di fatto estranei alla sfera dell’ente impositore, che è responsabile anche dei ritardi imputabili agli organi ispettivi collaterali. Il mancato rispetto del termine dilatorio produce un vizio intrinseco dell’atto impositivo, di natura obiettiva, tale da invalidare l’intero avviso di accertamento e da assorbire le doglianze di merito, senza che si configuri violazione del giudicato interno.

Il Fatto

Due società impugnavano distinti avvisi di accertamento emessi nei loro confronti dall’Agenzia delle Entrate per l’anno di imposta 2011, a seguito di controlli della Guardia di Finanza. L’Ufficio aveva accertato maggiori ricavi non dichiarati, in relazione a un sottoconto di finanziamenti attivi verso terzi, qualificati come sopravvenienze attive e recuperati a tassazione ai fini IRAP e IRES, oltre interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li rigettava, escludendo la prova del collegamento societario e rilevando il difetto del bilancio consolidato.

La Commissione tributaria regionale, adita dalle società soccombenti, accoglieva il gravame ritenendo fondato il motivo concernente il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente, in difetto dei presupposti per la deroga, dichiarava assorbiti i restanti motivi e annullava integralmente gli avvisi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Amministrazione deduceva la violazione del giudicato interno, sostenendo che le contestazioni delle contribuenti fossero circoscritte ai finanziamenti infragruppo e che, pertanto, il giudice d’appello non avrebbe potuto annullare integralmente gli atti impositivi. La Corte ha ritenuto la censura infondata, osservando che entrambe le società avevano dedotto in primo luogo la nullità degli avvisi per violazione del termine dilatorio e che la Commissione tributaria regionale, nel dichiarare fondato tale motivo, ha correttamente ritenuto assorbite le doglianze di merito e annullato per intero i provvedimenti.

Il mancato rispetto del termine dilatorio, ha precisato la Corte, dà luogo a un vizio intrinseco dell’atto impositivo, legato al difetto di un elemento essenziale del suo iter formativo, con effetto invalidante di natura obiettiva, richiamando sul punto Cass. n. 23670/2018 e Cass. Sez. Un. n. 18184/2013. Non è pertanto configurabile la dedotta violazione del giudicato interno.

Con il secondo motivo l’Agenzia contestava la valutazione sull’insussistenza delle ragioni di urgenza, sostenendo che esse risiedessero non solo nell’imminente scadenza dei termini decadenziali, ma anche nella necessità di conoscere gli esiti dell’accertamento a carico di altra società, innesco della verifica. La Corte ha ribadito che la sola imminente scadenza del termine di decadenza non integra una ragione di urgenza valida, spettando all’Amministrazione offrire la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l’emissione dell’avviso sia dipesa da fattori ad essa non imputabili, secondo il principio espresso da Cass. n. 15755/2020.

Le ragioni di urgenza devono consistere in elementi di fatto estranei alla sfera dell’ente impositore e sottratti alla sua diretta responsabilità. La Corte ha inoltre richiamato Cass. n. 11110/2022, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, quale organo ispettivo collaterale. Nel caso concreto, la Commissione tributaria regionale aveva accertato che i processi verbali di constatazione non facevano riferimento ad altra attività investigativa e davano atto di accessi risalenti all’agosto 2016, mentre l’Agenzia si era limitata a riportare una generica affermazione contenuta negli avvisi, insufficiente a dimostrare concrete ragioni di urgenza.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dell’Amministrazione alle spese, liquidate tenendo conto dell’aumento per la comune difesa delle controricorrenti e con distrazione in favore del difensore antistatario. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, essendo la parte soccombente un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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