Improcedibile l’appello INPS se l’appellante non compare alla nuova udienza (Corte dei Conti Sez. III App. n. 40 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Ove questi non compaia nemmeno alla nuova udienza, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 c.g.c.. La declaratoria di improcedibilità non implica esame del merito e comporta la conferma della sentenza appellata. La regola processuale prescinde dal fondamento delle doglianze e opera anche quando il gravame risulti articolato su censure di violazione e falsa applicazione di clausole contrattuali.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico proposta da una dirigente scolastica collocata in quiescenza dal 1° settembre 2016. L’interessata invocava l’applicazione integrale degli incrementi economici previsti dal CCNL Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016-2018, compreso quello della retribuzione di posizione – parte fissa con decorrenza 31.12.2018, che l’Amministrazione scolastica aveva escluso.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, con sentenza n. 37/2023 aveva accolto il ricorso, riconoscendo il diritto al computo dell’incremento pensionistico anche per la voce contrattuale decorrente dal 31.12.2018, oltre interessi e rivalutazione. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’INPS, deducendo la violazione degli artt. 39 e 40 del CCNL e dei principi di computo desumibili dagli artt. 43 e 53 del d.P.R. n. 1092/1973.

La Motivazione della Corte

La Sezione Terza centrale d’appello non affronta il merito della questione interpretativa. Il thema decidendum si concentra su un profilo processuale, che il collegio risolve in via assorbente rispetto a ogni altra censura.

Il giudizio era stato fissato per l’udienza dell’8.10.2025. Constatata l’assenza dell’appellante, il Presidente aveva disposto il rinvio della discussione all’udienza del 18 febbraio 2026, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., con onere della segreteria di comunicare l’estratto del verbale a tutte le parti e avvertimento all’appellante che, in caso di mancata comparizione alla nuova udienza, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

La Corte accerta che il rinvio è stato correttamente comunicato, come da ricevuta pec di consegna in data 5.11.2025 dell’estratto del verbale di udienza. All’udienza del 18 febbraio 2026 l’istituto previdenziale appellante risulta nuovamente assente, mentre la causa viene trattenuta in decisione.

Il collegio richiama il dato testuale della norma: se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. L’avvertimento contenuto nel verbale di rinvio rende l’esito pienamente conoscibile alla parte.

Su queste basi la Corte dichiara l’improcedibilità dell’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata. La pronuncia resta quindi confinata al piano processuale, senza alcuna valutazione della correttezza dell’interpretazione degli artt. 39 e 40 del CCNL accolta dal primo giudice. Le spese del grado sono compensate tra le parti, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c., in ragione della natura della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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