Pensione privilegiata di reversibilità: domanda oltre il biennio e decorrenza del pagamento (Corte dei Conti Sez. II App. n. 22 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, il art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce che, per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dal giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La decadenza così disciplinata non è neutralizzata dalla precedente presentazione di una domanda tempestiva, quando questa sia stata respinta con provvedimento non impugnato: quel decreto di rigetto conclude il procedimento amministrativo e non può essere superato da una richiesta di riesame tardiva. La nuova istanza avvia un autonomo procedimento e non fa rivivere la domanda originaria, né consente il riconoscimento dei ratei del quinquennio anteriore.
Il Fatto
L’appellante, coniuge superstite di un appuntato dell’Arma dei Carabinieri deceduto, ha chiesto la corresponsione del trattamento speciale di cui all’art. 93 del d.P.R. n. 1092/1973 e della pensione privilegiata di reversibilità. Un decreto ministeriale le ha riconosciuto il trattamento speciale per un periodo ridotto e la pensione privilegiata, dichiarando però interamente prescritto il primo e disponendo il pagamento della seconda solo dal 1° gennaio 2011, poiché l’istanza necessaria era stata presentata oltre due anni dal decesso.
La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, con sentenza n. 193/2022, ha rigettato il ricorso. Il primo Giudice ha ritenuto applicabile la decadenza dell’art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, perché il diniego opposto dall’Amministrazione con decreto del 1989 non era stato impugnato e l’istanza successiva costituiva una nuova domanda. Ha invece ritenuto fondata la censura sull’erronea individuazione del periodo del trattamento speciale, ma ha rilevato la prescrizione delle somme. L’appellante ha impugnato la sentenza, deducendo l’inapplicabilità della decadenza per avere presentato, entro il biennio dal decesso, la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio e quella di pensione privilegiata.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti in secondo grado affronta la questione della decorrenza della pensione privilegiata di reversibilità in presenza di una domanda amministrativa presentata oltre il biennio dalla nascita del diritto e di un precedente provvedimento di rigetto rimasto inopposto. Il nodo è se la tempestiva presentazione della domanda del 1987, respinta nel 1989, possa escludere l’operare della decadenza rispetto alla successiva istanza del 2010.
Il Collegio richiama il d.P.R. n. 1092/1973 e riafferma che il diniego non impugnato ha determinato la conclusione del procedimento amministrativo avviato con la domanda del 1987, respingendola. La presentazione di una nuova istanza nel 2010 ha dato luogo a un diverso procedimento, con esito positivo per la richiedente, anche in base a nuova documentazione.
Da qui la conseguenza: essendo la domanda proposta ben oltre il termine biennale, il pagamento può avvenire solo dal primo giorno del mese successivo a quello della sua presentazione, cioè dal 1° gennaio 2011. La Corte esclude che l’istanza tardiva possa far rivivere la domanda del 1987, per evidenti ragioni di certezza giuridica e di tutela della finanza pubblica, e perché non può costituire strumento diretto a eludere il termine per ricorrere avverso l’atto ritenuto illegittimo.
La Corte respinge quindi la tesi dell’appellante, che invocava l’applicazione della prescrizione dei ratei arretrati a far data dal quinquennio precedente la domanda. L’appello è rigettato con conferma della sentenza impugnata; le spese di lite e per onorari di difesa del grado, liquidate forfettariamente in euro 700,00, sono poste a carico dell’appellante soccombente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.