Inammissibile l’appello senza mandato specifico dopo la sentenza (Cass. pen. Sez. IV n. 9460 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, i commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 del d.lgs. n. 150/2022, si applicano alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo il 30 dicembre 2022, dovendosi fare riferimento al testo della disposizione vigente al momento in cui l’atto di appello fu depositato. Il principio tempus regit actum prevale sulla retroattività della disposizione più favorevole in assenza di una norma transitoria che disciplini il passaggio tra i diversi regimi. Le medesime disposizioni, che prescrivono a pena di inammissibilità il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio e, in caso di procedimento in assenza, dello specifico mandato a impugnare, non si pongono in contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., poiché non limitano il potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma regolano soltanto le modalità di esercizio della concorrente e accessoria facoltà riconosciuta al difensore.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, con ordinanza del 31 maggio 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore nell’interesse dell’imputato. Il giudice dell’appello ha rilevato la mancanza dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come richiesto dal comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. per il caso di assenza dell’imputato in primo grado.

Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per mancata interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni richiamate. Il ricorrente ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 d.lgs. n. 150/2022 e 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha osservato che, nella formulazione vigente al tempo dell’atto di appello e dell’ordinanza impugnata, l’art. 581 cod. proc. pen. richiedeva, nei commi 1-ter e 1-quater, che unitamente all’atto di impugnazione fosse depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Nel caso di procedimento in assenza, era altresì richiesto il deposito dello specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la sentenza.

La Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022, la disposizione si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del decreto, ossia dopo il 30 dicembre 2022. Nel caso di specie, l’appello è stato depositato il 22 dicembre 2023 avverso una sentenza del Tribunale di Brescia del 21 settembre 2023, sicché il regime applicabile è quello introdotto dal d.lgs. n. 150/2022.

Il Collegio ha chiarito che occorre fare riferimento al testo della disposizione vigente al momento in cui l’atto fu proposto, e non al principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole, richiamando sul punto Sez. U n. 44895 del 2014. La precisazione si è resa necessaria perché, con la legge n. 114/2024, il comma 1-ter è stato abrogato e il comma 1-quater è stato mantenuto solo per l’impugnazione proposta dal difensore d’ufficio, senza che il legislatore prevedesse alcuna norma transitoria. Le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater devono pertanto essere valutate, sotto il profilo dell’ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, secondo il principio tempus regit actum.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte ha escluso il contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. Le disposizioni censurate non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma regolano soltanto le modalità di esercizio della concorrente e accessoria facoltà riconosciuta al difensore. Esse non collidono né con il principio di inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza, né con il diritto ad impugnare le sentenze con ricorso per cassazione per violazione di legge, richiamando Sez. IV n. 43718 del 2023. Si tratta di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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