Patrocinio a spese dello Stato: dolo generico nelle false dichiarazioni (Cass. pen. Sez. IV n. 9461 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, dei dati di fatto contenuti nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, integrano il reato solo se sorrette da dolo generico rigorosamente provato. La condotta meramente colposa, consistente nel difetto di controllo sui dati dichiarati, non è punibile, salva l’ipotesi del dolo eventuale. Il dolo può essere desunto dal giudice di merito dalla macroscopica divergenza tra i redditi dichiarati e quelli effettivi del nucleo familiare, che esclude la buona fede e l’ignoranza scusabile della legge penale.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 28 giugno 2024, ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, con riferimento alla dichiarazione resa per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ai redditi di un congiunto convivente.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di vizio motivazionale e di errata applicazione della legge penale, nonché l’eccessività della pena e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico, in quanto meramente reiterativo di censure già sollevate in appello e disattese con motivazione corretta in diritto e non manifestamente illogica.

La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto contenuti nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio. Il difetto di controllo costituisce condotta colposa e non è punibile, salva l’ipotesi del dolo eventuale. Richiama, in proposito, Sez. IV n. 7192 dell’11/01/2018.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha inferito il dolo dalla macroscopica divergenza tra i redditi lordi complessivi dichiarati e quelli effettivi del nucleo familiare, dato ritenuto idoneo a escludere sul piano logico la buona fede invocata. La sentenza impugnata ha escluso la configurabilità dell’ignoranza scusabile della legge penale e dell’errore di fatto, ravvisando l’elemento soggettivo nella stessa condotta del ricorrente, che, consapevole del dovere di informazione assunto all’atto di ammissione al beneficio, lo ha scientemente violato.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha giustificato lo scostamento della pena base dai minimi edittali in ragione delle modalità dell’azione e dell’intensità del dolo, desunta dalla indicazione dei conviventi solo nella parte della domanda vantaggiosa e dalla sua omissione nella parte relativa ai loro redditi. Sulla prevalenza delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha rilevato l’assenza di indici positivamente valorizzabili, non costituendo tale la mera partecipazione al processo.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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