Revocazione della confisca e autonomia dell’inquadramento ex art. 1 lett. b) (Cass. pen. Sez. VI n. 1090 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di revocazione della confisca di prevenzione, il giudice deve limitarsi a verificare se il titolo di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 sia autonomo e autosufficiente a giustificare l’applicazione della misura, senza rivalutare i presupposti fattuali di siffatto inquadramento. La sentenza interpretativa di rigetto n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, nella parte relativa alla lett. b), non ha forza vincolante tale da rimettere in discussione il giudicato. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che investa la motivazione del provvedimento ablativo sul punto.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato il rigetto dell’istanza di revocazione della confisca di una serie di beni, in parte formalmente intestati a congiunti.
Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Sostiene che la Corte territoriale si sia limitata a ritenere l’inquadramento del ricorrente nella categoria di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 sufficiente a sostenere il provvedimento ablativo, richiamando le stringate argomentazioni del Tribunale senza considerare le deduzioni difensive.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi giuridici, ha rilevato che il ricorrente è stato inquadrato nella categoria di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 con argomentazioni autonome e autosufficienti rispetto alla concorrente iscrizione nella categoria di cui alla lett. a) del medesimo art. 1.
Su quest’ultima disposizione è intervenuta la Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. Il giudice di legittimità ritiene la motivazione coerente con le Sezioni Unite n. 3513 del 16.12.2021, dep. 2022, Fiorentino.
In tale pronuncia il Supremo Consesso, pronunciandosi sugli effetti della sentenza n. 24 del 2019, ha chiarito che il giudice della revocazione deve limitarsi a verificare se, in caso di misura di prevenzione fondata sull’inquadramento nelle due categorie di cui alle lett. a) e b), il titolo di cui alla lett. b) sia autonomo e autosufficiente. Non deve, invece, rivalutare i presupposti fattuali di siffatto inquadramento.
La ragione è che la pronuncia interpretativa di rigetto non ha una forza vincolante tale da rimettere in discussione il giudicato. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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