Appello avverso ordinanza del giudice di pace e principio di apparenza (Cass. civ. Sez. II n. 15516 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di liquidazione delle spettanze per prestazioni giudiziali civili, disciplinato dagli artt. 28 e ss. legge n. 794/1942 e poi trasfuso nell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, il regime di impugnazione del provvedimento decisorio si individua secondo il principio di apparenza, in base alla forma consapevolmente adottata dal giudice, desumibile anche implicitamente dallo svolgimento del procedimento. Tale principio, però, non opera quando il giudice di pace, pur decidendo con la forma dell’ordinanza, abbia espressamente dichiarato inapplicabile alla fattispecie lo stesso art. 14 d.lgs. n. 150/2011, affermando che la causa è soggetta al rito ordinario. In tal caso la contraddizione del provvedimento esclude che la scelta del rito sia stata consapevole e impone di ritenere esperibile l’appello previsto dal rito ordinario.
Il Fatto
Un avvocato ottiene decreto ingiuntivo dal giudice di pace per il pagamento di compensi relativi a prestazioni giudiziali civili. La società debitrice propone opposizione con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, depositato nel termine ma notificato oltre i quaranta giorni previsti dagli artt. 641 e 645 cod. proc. civ..
Il giudice di pace dichiara l’inammissibilità dell’opposizione, rilevando la tardività della notifica e affermando che il rito di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 non si applica alle controversie di competenza del giudice di pace, davanti al quale l’opposizione si propone con atto di citazione. La società propone appello e il Tribunale lo dichiara inammissibile, applicando l’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e il principio di apparenza. La società ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Il motivo è formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. anziché del n. 4, ma l’esatta indicazione numerica dell’ipotesi non è requisito di ammissibilità secondo i principi di Cass. Sez. Un. n. 17931 del 2013, richiamati da Cass. Sez. 2 n. 25094 del 2023 e Cass. Sez. 2 n. 10824 del 2023. Il motivo è esplicito nell’individuare il vizio lamentato e le sue conseguenze.
Nel merito il motivo è fondato, come già deciso da Cass. Sez. 2, ordinanza n. 3326 del 2024 e dalle ordinanze n. 3348 e n. 3379 del 2024, in cause tra le stesse parti sulla medesima questione. La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 390 del 2011: per individuare il regime impugnatorio assume rilievo la forma adottata dal giudice, ove frutto di consapevole scelta, desumibile anche dalle concrete modalità di svolgimento del procedimento.
Il principio di apparenza ha trovato applicazione anche dopo la novella del 2011, come confermato da Cass. Sez. 2 n. 24515 del 2018, Cass. Sez. 6-2 n. 10648 del 2020 e Cass. Sez. 2 n. 24481 del 2022, e comporta l’ammissibilità del mezzo di impugnazione previsto dal rito effettivamente applicato, anche se la scelta di quel rito sia stata erronea.
Tuttavia la sentenza impugnata, pur dichiarando di applicare tale principio, non ha considerato che il provvedimento del giudice di pace aveva nel suo intero contenuto affermato l’inapplicabilità del rito sommario speciale, dichiarando tardiva l’opposizione proprio perché avrebbe dovuto essere proposta nelle forme ordinarie. La contraddizione tra la forma adottata e la dichiarata inapplicabilità del rito esclude una scelta consapevole e impedisce che quella forma incida sull’individuazione dell’impugnazione.
Sono i principi di certezza dei mezzi impugnatori e di economia processuale, oltre al fine di evitare impugnazioni meramente cautelative, a imporre di ritenere esperibile l’appello a fronte di un provvedimento che espressamente dichiari non applicabile l’art. 14 d.lgs. n. 150/2011. La sentenza è quindi cassata con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, per l’esame nel merito dei motivi di appello e di opposizione.
Nota della Redazione
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