Obbligo restitutorio d’ufficio in appello e obbligazioni di mezzi della vigilanza (Cass. civ. Sez. III n. 4163 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riforma o la cassazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ., fa venir meno l’efficacia esecutiva del provvedimento riformato e degli atti di esecuzione, anche spontanea, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate. L’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta un’implicita condanna a pagare e la pronuncia restitutoria è ammissibile anche d’ufficio, senza necessità di apposita domanda. L’obbligazione dell’istituto di vigilanza è di mezzi, non di risultato, dovendo il debitore predisporre le tutele convenute per la sicurezza dei luoghi, senza poter garantire l’impossibilità assoluta del furto. In tema di onere della prova, il creditore che agisce per la risoluzione deve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve provare l’avvenuto adempimento.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale, esercente attività di rifornimento di carburante, aveva convenuto in giudizio la società di vigilanza chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di videosorveglianza e il risarcimento dei danni. A fondamento della domanda aveva allegato tre episodi: un furto alla colonnina self service, avvenuto senza attivazione dell’allarme; la mancata chiamata dopo la disattivazione del segnale; e un terzo furto, preceduto da sopralluogo della guardia giurata con esito negativo.

Il Tribunale di Chieti aveva dichiarato la risoluzione, ritenendo provato l’inadempimento della convenuta in relazione al furto del 14 maggio 2012, e rigettato la riconvenzionale. La Corte d’appello di L’Aquila ha parzialmente riformato la decisione, escludendo l’inadempimento della società di vigilanza e accogliendo la riconvenzionale per alcune fatture, con condanna del cliente alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava ultrapetizione, per aver il giudice d’appello disposto la restituzione senza domanda sul punto. La Corte ha richiamato l’art. 336 cod. proc. civ., secondo cui la riforma estende i suoi effetti agli atti dipendenti dalla decisione riformata: pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente l’efficacia esecutiva e quella degli atti di esecuzione, con obbligo di restituzione delle somme e ripristino della situazione precedente. È sufficiente l’accoglimento dell’impugnazione perché sorga l’obbligo restitutorio e il ripristino può essere disposto anche d’ufficio dal giudice.

Il secondo motivo censurava la valutazione probatoria. La Corte ha premesso che l’obbligazione dell’istituto è di mezzi e non di risultato: la società non può assumere l’obbligo di impedire in modo assoluto il furto, ma deve predisporre le tutele convenute. La Corte d’appello ha accertato che l’allarme e le telecamere avevano funzionato e che erano state poste in essere tutte le attività di ispezione previste in contratto; dal video prodotto risultava che il furto era avvenuto in orario diverso da quello indicato dalle parti, e il cliente non aveva provato l’inoltro di un ulteriore segnale d’allarme.

Non sussiste la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che presuppone che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi, né quella dell’art. 2697 cod. civ., configurabile solo se l’onere probatorio sia attribuito a parte diversa. La Corte d’appello ha correttamente applicato il principio per cui il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve provare l’adempimento. Le doglianze mirano in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove, sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il terzo motivo deduceva l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha rilevato che gli episodi ulteriori non avevano costituito oggetto di appello incidentale ed erano coperti dal giudicato, come confermato dalla sentenza impugnata. Le argomentazioni difensive e il vario insieme dei materiali di causa non integrano i “fatti” il cui omesso esame può fondare il vizio di legittimità. Il ricorso è stato così rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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