Indennità di disoccupazione erogata sine titulo: ripetibile anche in buona fede (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1049 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di domanda di ripetizione dell’indebito proposta dall’I.N.P.S. per le somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione, quando risulti accertato che l’erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità non può essere esclusa, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., per la buona fede dell’accipiens: la norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi. La presentazione del modello di “ripristino” in luogo della “nuova domanda”, allorché il diritto alla prestazione sia cessato per la stipula di un nuovo contratto a tempo indeterminato, integra un indebito oggettivo. Questa qualificazione prescinde dall’accertamento della scusabilità dell’errore e dalla imputabilità della erronea erogazione all’Ente previdenziale.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dall’I.N.P.S. l’indennità di disoccupazione per un determinato arco temporale. Il Tribunale di Sondrio, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva respinto la domanda della lavoratrice avverso la richiesta di restituzione di 8.170,73 euro, qualificando la somma come indebitamente percepita. La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione, rilevando che la ricorrente aveva chiesto il ripristino e il riavvio dell’ASPI pur essendo decaduta dalla precedente prestazione per l’intercorso di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Secondo la Corte territoriale, si era trattato di un’erronea presentazione della domanda di ripristino anziché di una nuova domanda, il che configurava un indebito di carattere oggettivo. L’Ente previdenziale, solo a seguito delle dichiarazioni del datore di lavoro, poteva avvedersi della perdita del diritto alla prestazione; pertanto l’erronea erogazione non derivava da causa imputabile all’Istituto. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, con i quali la ricorrente sostiene, da un lato, l’errata ricostruzione della procedura di erogazione e sospensione dell’indennità ASPI-NASPI e la contraddittorietà della motivazione sull’iter amministrativo; dall’altro, la violazione delle regole sul procedimento amministrativo e la mancata responsabilità dell’Istituto per non aver consentito la presentazione nei termini della nuova domanda di NASPI, oltre al risarcimento del danno per tardive comunicazioni previdenziali.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di erogazione avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa, ex art. 2033 cod. civ., per la buona fede dell’accipiens, poiché la norma considera, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, e non è applicabile alla fattispecie l’art. 1, commi duecentosessantesimo ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche (richiamata Cass. n. 12146/03).

La Corte rileva che è la stessa ricorrente ad ammettere l’errore nella presentazione della domanda, che avrebbe dovuto essere inoltrata con il modello “nuova domanda” e non con quello di “ripristino”. Le due fattispecie sono del tutto diverse: nel caso di mera sospensione dell’erogazione viene ripristinato lo stesso originario trattamento, mentre nel caso di cessazione del diritto per stipula di un nuovo contratto a tempo indeterminato la nuova domanda riguarda un distinto trattamento di disoccupazione, con distinti requisiti e diversa disciplina della durata in considerazione dei periodi già fruiti, come si desume dagli artt. 2, commi 14 e 15, e 11, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 92/12 e dagli artt. 5, 9 e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 22/15.

Trattandosi dunque di indebito oggettivo, perché l’erogazione è avvenuta in assenza di titolo, la ripetibilità non può essere esclusa per la buona fede dell’accipiens. I motivi sono pertanto giudicati infondati. La Corte non liquida le spese a carico della parte soccombente, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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