Definizione agevolata e prima rata determinano estinzione d’ufficio del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 29064 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di definizione agevolata dei giudizi tributari, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute determina ex se l’estinzione del giudizio, con l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato. L’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio, su presentazione della dichiarazione, della comunicazione e della documentazione attestante il versamento. Ove l’amministrazione finanziaria non notifichi il diniego della definizione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la definizione si consolida e il giudizio va dichiarato estinto. Il pagamento della prima rata non giustifica l’imposizione del doppio contributo unificato, misura di natura sanzionatoria non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
Con atto pubblico del 22.01.2015 una società in liquidazione ha ceduto a un’altra società la piena proprietà di immobili. A seguito di attività istruttoria, l’amministrazione finanziaria ha riqualificato l’operazione come cessione di ramo d’azienda e ha notificato alla società acquirente l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro.
La società ha impugnato l’atto. La CTP di Bologna ha accolto il ricorso, valorizzando il valore negativo dell’avviamento della cedente e le passività gravanti sugli immobili. La CTR dell’Emilia-Romagna ha respinto l’appello dell’Agenzia, la quale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. Nelle more, la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata, poi documentando il versamento della prima rata, e ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della definizione agevolata. La contribuente ha presentato domanda e ha effettuato i pagamenti previsti, chiedendo poi la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.
Il passaggio decisivo riguarda il diniego. Nella specie non risulta adottato, nel termine di legge, il provvedimento di rigetto della definizione agevolata. Ai sensi dell’art. 5, comma 11, legge n. 130/2022, e secondo l’interpretazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2022, il diniego poteva essere notificato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Non essendo stato opposto, la definizione si consolida, in sintonia con la giurisprudenza della Sezione (Cass., Sez. 5^, n. 27529 del 2023; Cass., Sez. 5^, n. 29218 del 2023).
La Corte richiama l’art. 12-bis legge n. 84/2025, che ha interpretato il comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197/2022: il versamento della prima o unica rata realizza l’effettivo perfezionamento della definizione e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio su presentazione della dichiarazione, della comunicazione e della documentazione attestante il pagamento. L’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato; le somme versate restano definitivamente acquisite e non rimborsabili.
In coerenza con tale quadro, la Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali. Infine, esclude l’imposizione del c.d. doppio contributo unificato: si tratta di misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, per la sua natura sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Nota della Redazione
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