Appello pensioni di guerra limitato ai motivi di diritto e motivazione apparente (Corte dei Conti Sez. II App. n. 213 del 29.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per i soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c.; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è tuttavia deducibile in appello quando la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti una motivazione solo apparente, formata da argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi. La scelta di non disporre una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile quando il diniego sia ancorato alle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti. Una consulenza con funzione meramente esplorativa e suppletiva dell’onere probatorio della parte è inammissibile.

Il Fatto

L’erede del ricorrente originario agisce per il riconoscimento della pensione di guerra di settima categoria tab. A, per gli esiti cicatriziali dell’acne necrotica contratta durante il servizio militare, e in via subordinata per la sesta categoria per cumulo con la gastroduodenite ipertrofica.

Il giudice territoriale, con la sentenza n. 229/2016, aveva accolto il ricorso. Questa Sezione, con la sentenza n. 2/2019, annullava la pronuncia e rimetteva la causa al primo grado in diversa composizione. Il giudice del rinvio, con la sentenza n. 213/2020, respingeva nuovamente le pretese. L’erede propone appello censurando la motivazione come contraddittoria, illogica e apparente.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare attiene all’ammissibilità dell’appello. L’art. 170, comma 1, c.g.c. limita il gravame ai soli motivi di diritto e qualifica come questioni di fatto la dipendenza da causa di servizio o di guerra e la classifica delle infermità. Le Sezioni riunite n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000 hanno però precisato che il vizio di difetto di motivazione è deducibile quando la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti una motivazione solo apparente.

Il Collegio verifica allora se la pronuncia impugnata ricada in tale ipotesi. La motivazione risulta adeguatamente argomentata, avuto riguardo alle plurime risultanze delle diverse fasi processuali.

Quanto all’omessa consulenza tecnica d’ufficio, il motivo non regge. Il mezzo è sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito; il diniego può essere motivato anche implicitamente, desumendosi dal contesto argomentativo e dalla valutazione unitaria del quadro probatorio (Cass. n. 15219/2007). La sentenza n. 2/2019 non imponeva alcun accertamento medico: aveva censurato le argomentazioni della sentenza n. 229/2016 perché prive di evidenze medico-scientifiche.

Il giudice del rinvio ha escluso la relazione di parte del 15 ottobre 2016, giudicandola espressa in termini probabilistici e ipotetici sulla riconducibilità della gastrite a un’infezione da Helicobacter Pylori e sull’insorgenza in tempo di guerra. Ha inoltre respinto l’istanza istruttoria sul mancato esito di due precedenti ordinanze, non essendo stati rinvenuti certificati di ricovero per la gastroduodenite né traccia nel foglio matricolare, con prima constatazione risalente solo al 22 aprile 1969 in un certificato medico di parte.

La Corte ritiene assorbente l’assenza di prova della gastrite e l’impossibilità di ricollegare ad essa l’acne, essendo molteplici i fattori causali possibili. La consulenza, in tale quadro, avrebbe assunto funzione meramente esplorativa e suppletiva dell’onere probatorio, surrogandolo inammissibilmente (Cass. n. 10117/2006). Gli argomenti dell’appello sull’esito cicatriziale e sulla menomazione delle attitudini fisiche non scalfiscono l’impianto motivazionale, che poggia sulla insussistenza di un principio di prova.

L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con spese di giudizio a carico dell’appellante ex art. 31 c.g.c. per euro 700,00.

Nota della Redazione

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