Diniego di discarico e inesigibilità dei crediti affidati al concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 162 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio promosso dal concessionario avverso il diniego di discarico non è un’azione demolitoria del provvedimento amministrativo, ma accerta la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il diniego presuppone la prova che l’inesigibilità del credito sia imputabile alla condotta negligente del concessionario. Questi non è inadempiente ai propri obblighi di diligenza per la sola omessa comunicazione di inesigibilità nei termini, quando abbia confidato nell’applicabilità della normativa derogatoria poi dichiarata inapplicabile, ma resta tenuto a dimostrare gli atti di riscossione compiuti. La loro dispersione nel tempo, l’assenza di tempestiva esecuzione coattiva e il mancato esito del recupero integrano il presupposto del legittimo diniego. Il beneficio della definizione agevolata è riservato al pagamento entro il termine normativamente previsto.

Il Fatto

Il Comune di Teramo affidava al concessionario la riscossione di un ampio insieme di crediti tributari. Avviata una verifica su 142 partite, l’ente adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico, ritenendo infondate le risposte del concessionario sulla mancata riscossione.

Nel maggio 2017 la società impugnava i provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando i vizi del procedimento e l’esistenza stessa del potere di controllo, in forza della disciplina finanziaria per il 2015. La complessa vicenda processuale ha visto un duplice intervento della Corte costituzionale e la sospensione dei giudizi, poi riassunti. La sentenza odierna decide il ricorso riguardante un singolo carico, riferito a ruoli degli anni 2000-2004.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria sentenza n. 69/2023, che ha ritenuto infondata la tesi del concessionario circa la pendenza dei termini per la comunicazione di inesigibilità: alla fattispecie si applica esclusivamente la disciplina ordinaria di cui agli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. In quel giudizio si è però riconosciuto che il ragionevole affidamento sulla normativa derogatoria esclude l’inadempimento per la sola omissione della comunicazione, imponendo la verifica degli ulteriori presupposti sostanziali del discarico.

È respinta l’eccezione di decadenza dell’ente dal potere di contestazione: l’avverbio “immediatamente” non pone un termine certo con valenza decadenziale. Il concessionario, quale cessionario del ramo d’azienda, è subentrato nei rapporti del precedente concessionario. Il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività di riscossione, che deve proseguire, dovendosi valutare l’esito delle somme medio tempore riscosse.

La Corte esamina la documentazione prodotta. Il concessionario deduce di aver compiuto tutte le attività utili e richiama la rottamazione delle quote prevista dall’art. 4, d.l. n. 119/2018 e dall’art. 4, d.l. n. 41/2021. L’ente replica che nessun effetto interruttivo può ascriversi a iscrizione ipotecaria, pignoramento e preavviso di fermo soltanto menzionati, senza avvio di alcuna procedura.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso. Per una cartella risulta un pagamento e l’azzeramento residuo per effetto della normativa sulla rottamazione: per queste poste è esclusa la legittimità del diniego.

Il ricorso è respinto per l’importo ancora dovuto. L’attività di riscossione emerge disordinata, episodica e frazionata in atti ripetitivi, con lunghe pause e verifiche patrimoniali tardive. Nell’arco di oltre un decennio si è sostanzialmente limitata alla notifica di ingiunzioni. Integrato il presupposto dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, nessuna rilevanza assume la sopravvenuta rottamazione, essendo già pregiudicato l’esito del recupero. Quanto al quantum, la riduzione a un ottavo è riservata al pagamento entro novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’importo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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