Conto economale irregolare per mancata evidenza della restituzione dell’anticipazione (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 42 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto del servizio economato è irregolare, pur in assenza di addebiti a carico dell’agente contabile, quando non dà evidenza contabile dell’avvenuta restituzione in tesoreria dell’anticipazione non spesa entro il 31 dicembre dell’esercizio di riferimento. La gestione economale è una gestione di cassa in regime di anticipazione, che deve chiudere in pareggio e non può generare residui, attivi o passivi. L’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e deve rappresentare nel conto la completezza degli atti contabili di gestione. La mancata parificazione del conto rielaborato prodotto dall’agente non ne consente la sostituzione di quello depositato e iscritto a ruolo, che resta l’unico oggetto di giudizio. La illegittimità del provvedimento con cui il responsabile finanziario ha aumentato il fondo economale non incide sulla valutazione della regolarità del conto, attenendo all’organizzazione dell’Ente.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio sul conto economale reso dall’agente contabile del Comune di Pontboset, esercizio 2022. La relazione del magistrato designato, che dava atto dell’acquisizione della documentazione e concludeva per il discarico, è stata seguita dall’avviso contrario della Procura contabile, che ha contestato la sussistenza di irregolarità nel conto e chiesto la fissazione dell’udienza.
I rilievi della Procura si articolano in due punti: la mancata contabilizzazione della restituzione dell’anticipazione, che avrebbe lasciato il conto con un residuo di gestione incompatibile con la natura economale; l’illegittimo superamento del tetto del fondo economale, fissato dal regolamento comunale in lire 30.000, mediante una determinazione del responsabile del servizio finanziario. L’agente contabile ha prodotto un conto rielaborato e una memoria difensiva, sostenendo la conformità della gestione al principio di annualità e la legittimità dell’anticipazione in forza dello stanziamento nei bilanci pluriennali.
La Motivazione della Corte
La Sezione chiarisce anzitutto che il conto rielaborato dall’agente contabile, privo di attestazione di parifica, non può sostituire il conto n. 4442, già depositato ai sensi dell’art. 140 c.g.c. e iscritto a ruolo. La regolarità della gestione e l’eventuale sussistenza di addebiti vanno accertate con esclusivo riferimento al conto oggetto di giudizio, mentre il nuovo documento può valere solo come prospettazione diretta a chiarire la sistemazione delle poste già effettuata.
La Corte richiama la disciplina della gestione economale: l’art. 153, comma 7, TUEL configura una gestione di cassa, in deroga all’ordinario procedimento di spesa, diretta a fronteggiare spese di non rilevante ammontare. Sulla scorta della propria precedente pronuncia, qualifica l’economato come gestione in regime di anticipazione, nella quale l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute e deve dimostrare la regolarità dei pagamenti in correlazione agli scopi dell’anticipazione.
Sul primo rilievo, il Collegio osserva che il conto oggetto di giudizio espone nell’anticipazione l’importo di tremila euro e nessun importo nella colonna dei versamenti in tesoreria. L’osservazione della Procura è fondata: l’agente contabile ha in realtà restituito l’anticipazione entro il 31 dicembre 2022, come da reversale acquisita in istruttoria, ma non ne ha dato evidenza contabile nel conto, che pertanto non palesa il bilanciamento della gestione.
Sul secondo rilievo, la Corte conferma che l’anticipazione non trova copertura nel regolamento economale del 1960, non adeguato dall’organo comunale titolare della potestà regolamentare, e che la determinazione del responsabile finanziario non è idonea a modificarne i limiti. Tale illegittimità, tuttavia, attiene all’organizzazione dell’Ente e non assume rilievo sulla regolarità del conto dell’economo.
In conclusione, pur in assenza di addebiti, la gestione contabile è dichiarata irregolare, per violazione del principio di completezza della rappresentazione degli atti contabili, che avrebbe dato evidenza del bilanciamento del conto. Non luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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