Responsabilità erariale del percettore di contributi pubblici non rendicontati (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 42 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce contributi o finanziamenti pubblici è legato all’ente erogante da un rapporto di servizio, in forza del principio di funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione delle risorse. Ne deriva la giurisdizione della Corte dei conti e la sua legittimazione passiva nell’azione di responsabilità erariale. Integra danno erariale la mancata presentazione della rendicontazione finale imposta dal bando e la mancata restituzione del finanziamento revocato. La condotta è connotata da dolo contrattuale, che non richiede la piena consapevolezza del pregiudizio, essendo sufficiente l’inadempimento volontario e cosciente dell’obbligazione assunta. Il mancato perfezionamento della procedura di accollo tra cedente e cessionario dell’azienda non esonera il beneficiario originario dall’obbligo di rendicontazione.

Il Fatto

Un’impresa individuale attiva nel settore della somministrazione di alimenti e bevande otteneva da Finpiemonte S.p.A., per conto della Regione Piemonte, un finanziamento agevolato di euro 100.000,00, con tasso di interesse nullo, a valere su legge regionale in materia di accesso al credito delle micro imprese. Il piano prevedeva la realizzazione dell’investimento e la presentazione della rendicontazione finale entro termini fissati dal bando.

Scaduti i termini senza rendicontazione, il titolare cedeva l’azienda a un terzo, con accollo dei debiti. Finpiemonte avviava il procedimento di revoca, contestando la mancata rendicontazione e la cessazione dell’attività prima del periodo minimo di mantenimento. La revoca diveniva definitiva e non veniva impugnata. Non essendo il finanziamento restituito, la Procura contabile citava il percettore per euro 23.885,06. Il convenuto eccepiva la nullità della citazione e contestava, nel merito, la sussistenza del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di nullità fondata sull’art. 87 c.g.c. La norma non impone alla Procura un’analitica confutazione delle deduzioni difensive, essendo sufficiente un esame, anche succinto, delle argomentazioni preprocessuali. Nella specie il Pubblico ministero aveva contestato le deduzioni, rilevando che le fatture prodotte erano anteriori alla domanda di finanziamento e irrilevanti rispetto all’obbligo di rendicontazione.

Nel merito la Corte afferma la sussistenza del rapporto di servizio tra il percettore e l’ente erogante, richiamando le Sezioni Unite n. 5019/2010 e n. 1774/2013. Il privato è compartecipe delle attività istituzionali pubbliche e risponde del danno inferto al patrimonio dell’ente.

Quanto alla condotta, il Collegio rileva la violazione del punto 10, lettere a), c) ed e) del bando, che prevede la revoca totale in caso di mancato mantenimento della qualifica di impresa commerciale, di mancata realizzazione dell’intervento e di omessa presentazione del rendiconto. La Corte richiama la giurisprudenza comunitaria in materia di fondi, secondo cui il beneficiario che violi manifestamente la normativa non può invocare il legittimo affidamento.

L’elemento soggettivo è qualificato a titolo di dolo contrattuale: è sufficiente l’inadempimento volontario e cosciente, senza necessità di accertare la piena consapevolezza del danno. Il Collegio esclude rilievo alle tesi difensive sulla destinazione delle somme, richiamando le proprie sentenze n. 75/2022 e n. 90/2024: la produzione tardiva della documentazione non sana l’omessa rendicontazione, perché solo questa consente il controllo dell’attinenza delle spese alle finalità pubbliche.

Il mancato perfezionamento dell’accollo non esonera il beneficiario, che già con la domanda si era obbligato a rendicontare entro novanta giorni. La Corte nega il concorso di colpa dell’amministrazione e il potere riduttivo, stante la natura dolosa della condotta, condannando al pagamento di euro 23.885,06 oltre interessi e spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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