Danno erariale da garza dimenticata: responsabilità corale dell’équipe e conferma delle quote (Corte dei Conti Sez. I App. n. 10 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale da malpractice medica, la c.d. conta delle garze costituisce obbligo plurale e indistinto che grava su tutti i componenti dell’équipe operatoria, medici e personale paramedico, in ragione della reciproca collaborazione e della prevedibilità ed evitabilità dell’evento. La dimenticanza di una garza nella cavità addominale integra colpa grave, non essendo richiesta una particolare perizia tecnica ma la sola normale diligenza. All’infermiere strumentista compete una specifica e autonoma posizione di garanzia, comprensiva del conteggio e del controllo finale di corrispondenza tra garze utilizzate e restituite. La legge n. 24/2017 non ha efficacia retroattiva rispetto a condotte anteriori alla sua entrata in vigore. L’appello incidentale non notificato alle controparti e proposto oltre i termini è inammissibile.
Il Fatto
Nel corso di un intervento di taglio cesareo eseguito presso una struttura ospedaliera, l’équipe operatoria — due chirurghi, un infermiere strumentista e un’infermiera di sala — lasciava una garza nella cavità addominale della paziente per un erroneo conteggio del materiale. La donna subiva un successivo intervento d’urgenza con resezione intestinale e asportazione di organi interni.
A seguito di mediazione obbligatoria la struttura sanitaria corrispondeva alla paziente una somma a titolo risarcitorio. La Procura regionale conveniva in giudizio i componenti dell’équipe per il danno erariale indiretto. Il giudice di prime cure accertava la responsabilità di tutti, con quote del 30% per ciascuno dei tre operatori e del 10% per l’infermiera, riducendo però l’addebito della metà per la concorrente responsabilità della struttura. L’infermiere strumentista appella; una collega propone appello incidentale.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare la posizione dell’appellante incidentale. L’atto è stato solo depositato, tardivamente e senza notifica alle controparti, oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Trova applicazione l’art. 184, comma 4, c.g.c., che impone la notificazione a pena di decadenza: l’impugnazione incidentale è pertanto inammissibile. È dichiarata altresì la contumacia di un componente non costituito.
Sul merito, la Corte rigetta l’appello principale. Le censure dell’appellante muovono dall’assenza di un autonomo accertamento del Pubblico Ministero contabile e dalla non pertinenza del richiamo all’art. 9, comma 7, legge n. 24/2017. La Sezione rileva che la procedura si è conclusa in sede stragiudiziale e che i fatti sono anteriori all’entrata in vigore della disciplina, sì che la stessa non può assumere efficacia retroattiva.
Quanto alla prova, la Corte valorizza la relazione del consulente nominato in mediazione, la perizia del medico legale della paziente, le considerazioni del dirigente medico-legale della struttura e la relazione del direttore sanitario. Da tali fonti emerge la responsabilità dei sanitari per non avere esplorato la ferita al momento della chiusura della breccia chirurgica e per avere eseguito con superficialità il conteggio.
L’art. 83, comma 2, c.g.c. ha giustificato la riduzione del danno in considerazione della mancata adozione della scheda raccomandata dal Ministero. Ciò non esime gli operatori: quand’anche la conta sia stata eseguita, essa è stata erronea e non libera da responsabilità coloro che vi erano deputati. La Corte ribadisce che l’obbligo di diligenza di ciascun componente concerne anche il controllo sugli errori altrui evidenti, con assunzione di piena responsabilità in capo a ogni operatore. Insussistente, infine, il riferimento a un presunto frammento, risultando dal verbale operatorio una garza laparotomica.
Né rileva il maggiore emolumento percepito dai medici rispetto all’infermiere ai fini della ripartizione della responsabilità, che è confermata nei termini della sentenza appellata, con rigetto dell’appello e liquidazione delle spese. Le questioni ulteriori restano assorbite.
Nota della Redazione
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