Inammissibile l’appello che non si confronta con la motivazione di primo grado (Cass. pen. Sez. V n. 6087 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, è inammissibile, per difetto di specificità estrinseca, l’atto di appello con cui il ricorrente si limiti a contestare un punto della decisione senza indicare le ragioni, di fatto o di diritto, in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del giudice di primo grado. La specificità del motivo impone all’appellante di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. In tema di reati non perseguibili d’ufficio, è sufficiente per la validità della querela che il querelante formuli l’istanza di punizione in ordine a un fatto-reato, non essendo necessarie formule particolari. Il titolare dell’esercizio commerciale, ove il furto abbia a oggetto il contenuto della cassa, è legittimato a proporre querela in veste di persona offesa.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 22 maggio 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Modena, all’esito di rito abbreviato, lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 624 cod. pen. L’imputato, secondo l’ipotesi accusatoria ritenuta fondata dai giudici di merito, avrebbe scavalcato il bancone del bar di un esercizio commerciale impossessandosi di denaro e di due carte di versamento custodite nella cassa.
La Corte territoriale ha ritenuto l’impugnazione priva di specificità estrinseca, non essendosi l’appellante confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione, erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 624 cod. pen. e 127, 178, 581, 597 e 598-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, dichiarando infondato l’unico motivo in tutte le censure in cui si articola. Il primo profilo attiene alla specificità del motivo di appello. La Corte territoriale aveva correttamente rilevato che la difesa, contestando il giudizio di responsabilità, aveva sostenuto che i testi si fossero limitati a riconoscere un soggetto assiduo frequentatore del locale, senza confrontarsi con la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva affermato che gli stessi testi, visionando le immagini di videosorveglianza, avevano riconosciuto nell’imputato la persona che aveva scavalcato il bancone.
Analogo vizio affliggeva il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, con cui la difesa aveva chiesto l’applicazione del minimo edittale e il riconoscimento delle attenuanti generiche, invocando la giovane età, la regolare condotta di vita e l’irrilevanza dell’interruzione della messa alla prova. La Corte ha osservato che tali circostanze erano già state valutate dal giudice di primo grado e che l’irrilevanza dell’interruzione della messa alla prova era stata meramente asserita, senza adeguate argomentazioni.
La Corte ribadisce il principio secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, l’appello che contesti un punto della decisione senza indicare le ragioni dell’ dissenso, richiamando Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024 e Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016.
Quanto alla condizione di procedibilità, la censura è infondata. In atti vi è solo un verbale di ricezione di denuncia orale, ma in esso si dà atto che la persona offesa chiede la punizione dell’autore del reato. È sufficiente, per la validità della querela, l’istanza di punizione in ordine a un fatto-reato, senza formule particolari, come affermato da Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021 e Sez. 4, n. 8486 del 02/03/2022. Sulla legittimazione, poiché oggetto del furto era il contenuto della cassa del locale pubblico, il titolare dell’esercizio era sicuramente legittimato a proporre querela come persona offesa. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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