Clausola di specialità estradizionale e legge processuale applicabile al momento della consegna (Cass. pen. Sez. III n. 2369 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di specialità estradizionale, quale limite all’esercizio dell’azione penale per fatti anteriori alla consegna diversi da quello che ha motivato l’estradizione, è regolato dallo strumento convenzionale e dalle disposizioni processuali vigenti al momento della consegna. Non trovano applicazione le modifiche del quadro normativo interno e sovranazionale sopravvenute, poiché in tema di successione nel tempo di leggi processuali non opera il principio di retroattività della legge più favorevole. Ne consegue che, ove all’epoca della consegna non fosse prevista alcuna preclusione processuale al giudizio per il fatto anteriore, ma solo il divieto di applicare pena detentiva o misure restrittive, la sopravvenuta sospensione del processo introdotta dal d. lgs. 3.10.2017 n. 149 resta inapplicabile.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 23.2.2023, confermava integralmente la condanna resa in primo grado dal Tribunale della stessa città nei confronti dell’imputato, riconosciuto partecipe di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti e responsabile di plurimi reati fine, con fatti commessi a partire dal 2005.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: la violazione del principio di specialità ex art. 721 cod. proc. pen. e dell’art. 6 del Trattato Italia-Colombia, essendo stato estradato per un diverso reato già giudicato con sentenza irrevocabile; l’illegittimo aumento di pena per la recidiva contestata; il diniego delle attenuanti generiche motivato con clausola di stile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione offerta dal giudice di primo grado. L’estradizione era stata concessa dalla Repubblica della Colombia, ove l’imputato si trovava detenuto per fatti relativi a un diverso procedimento; la richiesta di estensione a quello in esame, presentata dal Ministero della Giustizia, era stata declinata dallo Stato estero per essere il detenuto già consegnato alle autorità italiane. Non essendo all’epoca intervenuta alcuna convenzione applicabile né alcun trattato bilaterale, l’istituto era regolato dal sistema processuale anteriore al d. lgs. n. 149/2017.

Il punto di diritto attiene all’ambito di operatività della clausola di specialità. Esso deve ritenersi disciplinato dalle disposizioni vigenti al momento della consegna. Correttamente, dunque, il Tribunale aveva escluso l’applicazione sia del Trattato Italia-Colombia del 16.12.2016, in vigore solo dal 2020 a seguito della ratifica con legge n. 82 del 2020, sia del secondo comma dell’art. 721 cod. proc. pen. introdotto dalla novella del 2017.

La Corte ribadisce la regola cardine: il principio di retroattività della legge più favorevole non opera in tema di successione nel tempo di leggi processuali, tra le quali si inscrive l’estradizione, configurante una condizione di procedibilità la cui mancanza ostacola l’esercizio dell’azione penale o ne impedisce la prosecuzione (Sez. 3, n. 39353 del 24.09.2008, Schlax). Nessuna applicazione possono trovare le modifiche sopravvenute volte a tutelare l’interesse dello Stato richiesto e il principio di sovranità, e indirettamente a fornire una garanzia individuale al soggetto consegnato. In termini analoghi si era già espressa la Corte con riferimento alle deroghe limitative alla clausola di specialità introdotte dalla Decisione Quadro sul mandato di arresto europeo rispetto alla Convenzione europea di estradizione del 1957 (Sez. 1, n. 44121 del 19.04.2016, Licciardi).

Rigettato il primo motivo, la Corte dichiara inammissibile il secondo. La facoltatività della recidiva, conseguente alla Corte cost. n. 251/2015, riguarda l’aggravante in sé e non l’aumento di pena previsto ex lege, che la stessa Consulta definisce “automatico”. Per la recidiva reiterata specifica, l’aumento della metà ex art. 99, terzo comma, cod. pen. è quindi correttamente applicato, senza margine di discrezionalità sul quantum. Il terzo motivo è parimenti inammissibile: la Corte di appello ha evidenziato la gravità della condotta, potendo basare il diniego anche su un solo parametro dell’art. 133 cod. pen. ritenuto preponderante (Sez. 2, n. 23903 del 15.07.2020, Marigliano). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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