Corruzione tra privati il prezzo coincide col profitto dell’atto (Cass. pen. Sez. 2 n. 2393 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di corruzione tra privati, ai fini della confisca di cui all’art. 2641 cod. civ., la nozione di “profitto” del reato, per la posizione del corrotto, coincide con quella di “prezzo” della corruzione, poiché la ricezione del denaro costituisce al contempo compenso e utilità economicamente conseguita. Ne consegue che è legittimo il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca fino alla concorrenza dell’importo versato a titolo di tangente, senza che da tale somma possano detrarsi i costi di gestione sostenuti per occultare l’illecito. In materia di autoriciclaggio, invece, il profitto confiscabile ex art. 648-quater cod. pen. non coincide con il denaro proveniente dal reato presupposto, ma solo con i proventi effettivamente conseguiti dall’impiego di quello in attività economiche o finanziarie, non potendosi determinare una duplicazione ablatoria con la confisca del prezzo del reato presupposto.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. nei confronti di due indagati, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto di due episodi di corruzione tra privati e di un contestato autoriciclaggio. Le tangenti sarebbero state pagate e dissimulate come corrispettivi per fittizie attività di consulenza alla società facente capo agli indagati, per poi essere distribuite ai soci sotto forma di fittizi dividendi e, in parte, reinvestite in prodotti finanziari. Avverso l’ordinanza del Tribunale, gli indagati proponevano ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, l’illegittimità della confisca per equivalente del prezzo della corruzione tra privati e l’erronea quantificazione del profitto del reato di autoriciclaggio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto la tesi difensiva sulla confiscabilità per equivalente del prezzo della corruzione tra privati, osservando che, sebbene l’art. 2641 cod. civ. non menzioni espressamente il “prezzo” del reato, a differenza dell’art. 322-ter cod. pen., nel caso del corrotto la nozione di prezzo e quella di profitto finiscono per coincidere. L’utilità ricevuta dal corrotto costituisce, infatti, al contempo il compenso per l’atto illecito e il vantaggio patrimoniale economico conseguito, con la conseguenza che la sua ablazione, anche per equivalente, risulta legittima.
Parimenti infondato è stato ritenuto il motivo volto a ridurre il quantum confiscabile, deducendo i costi sostenuti per l’occultamento delle tangenti. Secondo la Corte, gli oneri economico-finanziari sopportati per il perfezionamento dell’attività corruttiva attengono alle modalità realizzative dello schema illecito e non possono essere detratti dall’importo complessivo delle utilità illecitamente percepite. La Corte richiama sul punto il principio per cui la confisca mantiene funzione ripristinatoria e non può essere ridotta per effetto delle spese strumentali alla commissione del reato.
La Corte ha, invece, accolto i motivi di ricorso relativi alla quantificazione del profitto del contestato delitto di autoriciclaggio. Ha ritenuto erroneo il metodo seguito dal Tribunale che, avendo ravvisato vizi nell’ordinanza del G.i.p., ne aveva confermato l’impianto senza correggerli. In particolare, ha evidenziato che non si può confondere il versamento delle tangenti sul conto della società, che integra il perfezionamento dei reati di corruzione, con la successiva destinazione delle somme ad attività finanziarie, che costituisce la condotta dell’autoriciclaggio: operando diversamente, si determinerebbe una duplicazione della misura cautelare. Ha inoltre chiarito che, ai fini della confisca per il reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., il profitto non coincide né con l’ammontare delle tangenti, né con quello dei dividendi distribuiti, ma deve essere ragguagliato alle sole somme effettivamente impiegate in attività economiche o finanziarie, nel rispetto del principio di proporzionalità e della funzione ripristinatoria della misura.
La Corte ha infine rigettato il motivo concernente la dedotta mancanza di motivazione sul periculum in mora per uno degli indagati, ritenendo la motivazione del decreto genetico adeguata ed estensibile anche alla sua posizione, con legittima integrazione da parte del Tribunale del riesame. Ha disposto, pertanto, l’annullamento con rinvio al Tribunale di Bologna per un nuovo esame sulla sola quantificazione del profitto confiscabile in relazione all’autoriciclaggio.
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Nota della Redazione
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