Elezione di domicilio e inammissibilità dell’appello: necessaria la verifica concreta (Cass. pen. Sez. V n. 6089 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’impugnazione non può dichiarare inammissibile l’appello per asserita inidoneità dell’elezione o della dichiarazione di domicilio senza avere prima verificato in concreto l’impossibilità di effettuare la notifica nel luogo indicato dall’imputato. L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, richiede che l’atto contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione. Attesa la gravità della sanzione processuale che segue alla violazione delle formalità, il controllo sull’idoneità dell’elezione deve essere particolarmente rigoroso e preceduto dalla verifica della impossibilità concreta della notifica.
Il Fatto
Il tribunale aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 337, 455 e 582 cod. pen. Avverso la sentenza di primo grado l’imputato proponeva appello davanti alla Corte di appello, che lo dichiarava inammissibile con ordinanza.
La Corte territoriale rilevava che all’atto di impugnazione non era allegata l’elezione di domicilio richiesta, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Era allegata solo la procura speciale al difensore di fiducia, nella quale il luogo di ricezione delle notifiche era indicato, secondo la Corte, in modo vago, con riferimento alla residenza, senza consentire di individuare con sufficiente certezza l’indirizzo e il numero civico. Contro l’ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dall’orientamento delle Sezioni Unite, espresso all’esito dell’udienza del 18 aprile 2024, secondo cui la disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La stessa norma va interpretata nel senso che è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo della notificazione.
La norma trova applicazione nel caso concreto, poiché l’appello era stato proposto il 7 febbraio 2024, dunque in epoca antecedente all’entrata in vigore della novella. Il giudice di secondo grado, invece, ha ritenuto inidonea l’elezione di domicilio senza avere prima concretamente verificato l’impossibilità di notificare presso il domicilio eletto.
La Corte argomenta dalla gravità della sanzione processuale che consegue al mancato rispetto delle formalità, cioè l’inammissibilità dell’impugnazione. Da ciò deriva la necessità che il giudice verifichi in maniera particolarmente rigorosa l’inidoneità dell’elezione e solo dopo avere appurato l’impossibilità di effettuare concretamente la notifica nel luogo indicato.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama un proprio precedente, reso al diverso fine di valutare la legittimità del ricorso alla notifica presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2 n. 3967 del 20/12/2022, Rv. 284310). Se in quella sede si chiede al giudice particolare rigore nella indagine sulla idoneità del domicilio eletto, appare coerente pretendere la medesima rigorosità quando la stessa idoneità viene valutata al fine, ancor più rilevante, di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.
Nel caso esaminato la Corte territoriale ha valutato in maniera assertiva, senza previa verifica della concreta possibilità di notifica presso il luogo indicato. La valutazione si è rivelata errata, poiché la notifica dell’ordinanza di inammissibilità è stata poi regolarmente effettuata proprio in quel luogo. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione