Inammissibile l’appello della Procura contabile che non indica le singole determine (Corte dei Conti Sez. II App. n. 103 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appello proposto dalla Procura contabile avverso la sentenza che ha rigettato la domanda erariale per carenza di prova non è ammissibile ai sensi dell’art. 190 c.g.c., quando omette di confrontarsi con la motivazione di merito del primo giudice e di indicare, per ciascun incarico contestato, la relativa determina di conferimento, i profili di illiceità contabile e i connessi esborsi. L’indicazione e la produzione dei singoli atti censurati attengono all’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., che grava sulla Procura e si modula in proporzione all’ampiezza della pretesa. La relazione finale della Guardia di Finanza non costituisce, di per sé sola, fonte di prova delle circostanze che connotano di illiceità i singoli affidamenti. I poteri istruttori officiosi dell’art. 94 c.g.c. non consentono di superare il principio dispositivo né di surrogare lacune probatorie su aspetti centrali della contestazione.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania ha rigettato la domanda erariale proposta nei confronti dei due direttori amministrativi di tre aziende regionali per il diritto allo studio. La Procura contabile aveva contestato loro, a titolo di dolo, il conferimento di plurimi incarichi di supporto al RUP nel triennio 2014-2017, articolando il pregiudizio in tre voci di danno: omessa denuncia di quote ormai prescritte, affidamento illegittimo degli incarichi e danno da disservizio.

Il primo giudice ha respinto la pretesa risarcitoria rilevando l’irrimediabile incertezza, nell’an e nel quantum, del pregiudizio ipotizzato, per la mancata indicazione delle singole determine con i relativi importi. La Procura regionale ha appellato la sola statuizione relativa agli incarichi liquidati dopo il 30 agosto 2015.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove da una precisazione di qualificazione: la sentenza gravata non è una decisione di rito, ma una pronuncia di merito. Essa ha rigettato l’eccezione di nullità della citazione e ha poi escluso, nel concreto, la sussistenza della responsabilità amministrativa, per il difetto di prove sull’effettività del danno.

Il Collegio condivide l’impostazione del primo giudice. Nella specie, la contestazione erariale si incentra sul conferimento di più incarichi in asserita assenza dei presupposti di legittimità, individuati dalla stessa Procura nell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e non nel d.lgs. n. 163/2006. L’indicazione e la produzione delle singole determine, con i profili di illiceità contabile di ciascuna, costituiscono elementi fondanti la pretesa, indispensabili per verificarne la sussistenza e la quantificazione e per consentire l’esercizio del diritto di difesa.

Su questa base, la Corte dichiara l’appello inammissibile ex art. 190 c.g.c.: il gravame omette di contrapporre alle argomentazioni della sentenza una parte argomentativa idonea a incrinarne il fondamento logico-giuridico, secondo la specificità richiesta dalla norma e confermata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. Sez. un. n. 27199/2017). L’appellante degrada la mancata produzione delle determine a mero errore materiale e muove dal presupposto errato che il primo giudice non sia entrato nel merito.

Né vale l’assunto che la relazione della Guardia di Finanza possa supplire alle lacune. Si tratta di circostanze specifiche, verificabili solo attraverso l’esame dei singoli atti. Quanto ai poteri officiosi, l’art. 94 c.g.c. legittima un’istruttoria diretta a completare le prove allegate, non a colmare vuoti su aspetti centrali della contestazione, come confermato dalla giurisprudenza contabile richiamata (Corte conti, Sez. II App. n. 391/2023; Sez. I App. n. 158/2024). La produzione per la prima volta in appello delle determine incontra il divieto di nova ex art. 194 c.g.c.

Infine, la richiesta di rimessione al primo giudice ex art. 199, comma 2, c.g.c., formulata dal P.M. in udienza, costituisce un nuovo motivo d’appello e una domanda nuova, non riconducibile al potere-dovere di riqualificazione della domanda, che non può sostituirla con altra diversa (Cass. n. 7467/2020). Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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