Cessazione della materia del contendere sul diritto alla riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 421 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, il sopravvenuto riconoscimento in via amministrativa, da parte dell’ente previdenziale, del diritto alla riliquidazione della pensione con inclusione della contribuzione aggiuntiva determina la cessazione della materia del contendere, per venir meno dell’interesse del ricorrente a fronte dell’integrale soddisfazione della pretesa. La pronuncia che definisce il giudizio su tale questione pregiudiziale giustifica, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese di lite. Resta ferma la distinzione tra l’an, oggetto dell’accertamento, e il quantum, subordinato al rispetto delle condizioni fissate nell’autorizzazione amministrativa e non compreso nella domanda.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione diretta con inclusione della contribuzione aggiuntiva versata dall’organizzazione sindacale di appartenenza per il periodo di distacco sindacale dall’1.6.1998 al 30.11.2001, previa disapplicazione parziale del provvedimento di determinazione della pensione.
Costituitasi l’INPS, che aveva chiesto un rinvio per concludere le verifiche in corso, l’Istituto ha successivamente depositato il provvedimento di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, adottato sulla base della documentazione prodotta da controparte. Con ordinanza il giudice ha assegnato termini per il deposito documentale e ha rinviato la trattazione; la ricorrente ha ottemperato, mentre l’INPS non vi ha dato esecuzione. All’udienza entrambe le parti hanno preso atto dei presupposti per la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla delimitazione dell’oggetto del giudizio. La domanda concerne l’accertamento del diritto (l’an) alla riliquidazione della pensione con inclusione della contribuzione aggiuntiva, non già la determinazione del relativo incremento.
Poiché l’INPS ha depositato l’autorizzazione necessaria a tale fine, riconoscendo così il diritto controverso, viene meno l’interesse della ricorrente: ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendosi realizzata l’integrale soddisfazione della pretesa.
La Corte precisa i confini del riconoscimento. La quantificazione dell’incremento del trattamento pensionistico (il quantum), peraltro non oggetto del ricorso, resta subordinata al rispetto delle condizioni fissate nell’autorizzazione medesima: l’effetto satisfattivo attiene dunque all’an, restando il quantum su un piano distinto.
Sul piano processuale, il giudizio è definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.. La decisione interviene su questione pregiudiziale, tale dovendosi ritenere l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in coerenza con Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951.
Da ciò consegue la compensazione delle spese del giudizio, disposta ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.. Nulla è infine dovuto per le spese della sentenza, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico. La pronuncia dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, compensa le spese e nulla dispone per le spese della sentenza.
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Nota della Redazione
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