Chiarimenti su spese elettorali e fonti di finanziamento per il rendiconto di lista (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 96 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 e dell’art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993, è competente a verificare la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Nell’esercizio di tale verifica, ove emergano profili di contraddizione tra il rendiconto depositato e la documentazione integrativa successivamente trasmessa, il Collegio può legittimamente richiedere al delegato di lista chiarimenti inequivoci e definitivi sull’ammontare delle risorse ricevute, sulle fonti di finanziamento e sulle spese sostenute, assegnando un termine per l’integrazione documentale a supporto.
Il Fatto
In occasione della consultazione elettorale dell’8 e 9 giugno 2024, con turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024, il Comune di Avellino rientrava tra gli enti con popolazione superiore a 30.000 abitanti soggetti al controllo delle spese elettorali. Una lista avente diritto alla rendicontazione depositava presso la Sezione campana il proprio consuntivo, indicando e documentando spese per un importo determinato, riconducibili alle tipologie previste dall’art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993, e dichiarando fonti di finanziamento di pari importo costituite da fondi interni della lista.
In data successiva veniva trasmessa un’integrazione documentale contenente un’ulteriore attestazione, priva però di sottoscrizione, nella quale si precisava che la lista non aveva sostenuto spese, non aveva assunto obbligazioni e non aveva ottenuto alcun finanziamento o contributo per la campagna elettorale. La contraddizione tra le due dichiarazioni rendeva necessario l’intervento istruttorio del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Campania ha evidenziato come la rendicontazione inizialmente depositata risultasse in evidente contrasto con l’attestazione integrativa successiva, dalla quale emergeva invece l’assenza di qualsiasi movimento finanziario. Tale contraddizione, incidendo sulla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento, non consentiva di ritenere assolti gli obblighi previsti dalla normativa di settore.
Il Collegio ha quindi ritenuto necessario che la lista chiarisse in modo inequivoco e definitivo l’ammontare effettivo delle risorse ricevute, la natura e la provenienza delle fonti di finanziamento e le spese sostenute per la campagna elettorale, trasmettendo documentazione utile a supporto delle dichiarazioni rese. L’attività richiesta si inquadra nell’ambito del potere di verifica attribuito al Collegio dalle disposizioni richiamate, che impongono di accertare la conformità alla legge dei consuntivi presentati dai rappresentanti delle liste.
La deliberazione dispone, pertanto, che il delegato della lista fornisca i chiarimenti e le integrazioni richiesti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della deliberazione stessa, mediante invio della documentazione integrativa all’indirizzo di posta elettronica certificata della Sezione. Il provvedimento viene altresì trasmesso al Presidente del Consiglio comunale per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.