Insussistente il danno erariale del dipendente assenteista senza prova dell’antigiuridicità (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 75 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per assenteismo, il danno patrimoniale e il danno all’immagine non possono fondarsi su una mera presunzione di abitualità della condotta illecita. Spetta alla Procura regionale provare, con indizi gravi, precisi e concordanti, l’antigiuridicità della condotta, quale elemento strutturale dell’illecito erariale. Il giudice contabile dispone di un autonomo potere di apprezzamento dei fatti rispetto al giudizio penale, con la conseguenza che non sussiste un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del processo contabile ex art. 106 c.g.c. La liquidazione delle spese legali in favore del dipendente prosciolto nel merito è posta a carico dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio un dipendente del Comune di Alghero, con qualifica di Capo Giardiniere e funzioni di istruttore tecnico e direttore dei lavori, chiedendo la condanna al pagamento di complessivi euro 16.139,40. La somma comprendeva euro 1.139,40 a titolo di danno patrimoniale, per la retribuzione percepita a fronte della mancata esecuzione della prestazione, ed euro 15.000,00 a titolo di danno all’immagine, per la risonanza mediatica della vicenda legata al fenomeno dei cosiddetti “furbetti del cartellino”.

L’addebito originario, formulato nell’invito a dedurre, ammontava a euro 30.013,36 ed era stato rideterminato dalla Procura al ribasso. La vicenda traeva origine dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, che aveva contestato al dipendente la falsa attestazione della presenza in servizio in alcune giornate lavorative del 2019, mediante marcatura del badge senza trovarsi presso la sede lavorativa. Nel processo penale il Comune si era costituito parte civile e aveva avviato un procedimento disciplinare, sospeso in attesa dell’esito penale.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale. Il Collegio la respinge, richiamando il principio di autonomia e separatezza tra giudizio penale e giudizio contabile. L’art. 106 c.g.c. richiede un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica in senso tecnico, che non si configura quando la controversia penale non costituisce l’antecedente necessario della decisione contabile. Nel caso di specie ricorre solo una ipotesi di mera consequenzialità logica, sicché difettano i rigorosi presupposti della sospensione. La Corte richiama, tra le altre, le Sezioni Unite n. 14060/2004 e la Sezioni Riunite, ordinanza n. 9/2018, oltre a un proprio precedente (sentenza n. 5/2025) su fattispecie analoga.

Nel merito, la Corte rileva che le mansioni del convenuto imponevano lo svolgimento di attività prevalentemente all’esterno della sede, in un comprensorio di circa 300 Kmq, con mezzi propri e senza rimborso spese. I militari incaricati delle indagini, ritenendolo erroneamente un mero impiegato, avevano considerato illecita ogni uscita di servizio. La Deliberazione giuntale n. 101 del 14.03.2019 aveva ridisciplinato l’orario di lavoro con ingresso dalle ore 7:30, con l’unica eccezione del lunedì estivo per il personale della manutenzione. Da ciò consegue che l’eventuale assenza ingiustificata andava conteggiata dalle ore 7:30 e non dalle ore 7:00, poiché solo la prestazione successiva era retribuita.

La Procura aveva quantificato il danno patrimoniale in via presuntiva su circa 60 giorni di assenza, estendendo l’abitualità della condotta accertata in poche giornate. Il Collegio richiama il proprio orientamento in tema di prova per presunzioni, secondo cui la relazione tra fatto noto e fatto ignoto non deve porsi con carattere di necessità ma di consequenzialità ragionevolmente possibile e verosimile. Tuttavia, l’impianto accusatorio si basa su una mera presunzione, un sillogismo, non idoneo in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti a suffragare il comportamento assenteista ascritto.

La difesa ha prospettato molteplici fattori idonei a disarticolare la tesi accusatoria, evidenziando macroscopici errori investigativi. La Corte li richiama: l’uscita dall’ufficio privato in anticipo rispetto all’orario di servizio in una giornata contestata, l’inesistenza in capo alla società riferita della vettura asseritamente intercettata, la documentazione medica per una delle giornate. Inoltre, delle intercettazioni contestate la maggior parte risultava per servizio, effettuata verso dipendenti comunali.

Il Collegio conclude che dagli atti non emergono fattori univoci e incontrovertibili in grado di sostenere la colpevolezza del convenuto. L’onere probatorio grava sulla parte pubblica e gli elementi posti a sostegno dell’azione sfumano di fronte alle argomentazioni difensive, ragionevoli e verosimili. Manca la prova dell’antigiuridicità della condotta, elemento strutturale dell’illecito erariale. Il convenuto è pertanto assolto da ogni addebito. In considerazione del proscioglimento nel merito, la Sezione liquida le spese legali a favore del difensore, ponendole a carico dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., in euro 2.200,00 oltre oneri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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