Irrilevante la procedibilità d’ufficio per la configurabilità della violenza privata (Cass. pen. Sez. 2 n. 15867 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione è inidonea a produrre l’evento, ex art. 49, primo capoverso, cod. pen., solo quando la sua incapacità sia assoluta, intrinseca e originaria, secondo una valutazione effettiva compiuta al momento iniziale dell’azione. Non configura reato impossibile la condotta minacciosa che non possa sortire alcun effetto processuale favorevole all’agente, in ragione della procedibilità d’ufficio del reato oggetto della pressione: la barriera giuridica che impedisce l’evento non equivale a inidoneità della condotta. La consapevolezza dello stato di deficienza psichica della persona offesa, ai fini della circonvenzione, è richiesta solo in capo all’autore e può essere desunta da elementi indiziari, quali l’entità e la reiterazione degli esborsi e l’arrendevolezza della vittima.
Il Fatto
La Corte di appello di Potenza aveva confermato la sentenza del Tribunale di Matera che dichiarava la ricorrente responsabile di circonvenzione di persona incapace e di tentata violenza privata, condannandola alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
La vicenda traeva origine dalla relazione, intrattenuta a distanza, tra l’imputata e la persona offesa, affetta da deficit psichico, dalla quale la ricorrente aveva ottenuto ripetuti accrediti di somme di denaro sulla propria postepay. La condotta di violenza privata consisteva nella prospettazione alla vittima della mancata restituzione delle somme prestate, ove quest’ultima non avesse ritirato la denuncia per la circonvenzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, pur riconoscendo l’effettiva omissione motivazionale della Corte territoriale. Ha affermato che, trattandosi di questione di diritto, all’omissione poteva porre rimedio la stessa Corte di legittimità ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., richiamando il precedente delle Sez. 3, n. 21029 del 2015.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la tesi del reato impossibile. Ha precisato che l’inidoneità dell’azione va valutata in termini di assoluta, intrinseca e originaria incapacità di produrre l’evento, secondo una valutazione effettiva compiuta al momento iniziale della condotta. La sola circostanza che il ritiro della denuncia non potesse produrre alcun effetto processuale, essendo la circonvenzione procedibile d’ufficio, non rende la minaccia inidonea: la barriera giuridica all’evento non integra l’ipotesi dell’art. 49 cod. pen., secondo il principio richiamato dalla Sez. 5, n. 11890 del 1997.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per reiterazione di censure in fatto già vagliate dal giudice di merito. Ha ribadito che la condizione di deficienza psichica della persona offesa ha natura oggettiva e la relativa consapevolezza è richiesta solo in capo all’agente, che l’ha instaurato una conoscenza significativa, come affermato dalla Sez. 2, n. 4592 del 2022, dep. 2022.
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata non apodittica, ma compiuta e immune da vizi logici. La consapevolezza dello stato della vittima era stata logicamente desunta dalla natura, dall’entità e dalla reiterazione degli esborsi, oltre che dalla irragionevole generosità e totale arrendevolezza dimostrata verso un’estranea. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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