Restituzione del bene sequestrato dopo l’archiviazione: difetto di giurisdizione del giudice penale (Cass. pen. Sez. II n. 10347 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Dopo l’archiviazione del procedimento penale, divenuta irrevocabile per remissione della querela, difetta la giurisdizione del giudice penale a decidere sulla restituzione del bene già sottoposto a sequestro preventivo. L’archiviazione non è idonea ad attribuire autorità di cosa giudicata agli accertamenti che la giustificano, sicché ogni questione sulla titolarità del bene può trovare sbocco soltanto in sede civile, attraverso il necessario accertamento della proprietà. È pertanto non fondata la richiesta rivolta al giudice penale e volta a incidere sull’avvenuto dissequestro del mezzo.

Il Fatto

Nel corso di un procedimento per truffa, il Pubblico ministero aveva revocato il sequestro preventivo di un’autovettura disponendone la restituzione alla persona offesa, che ne era stata privata con l’inganno dall’indagato. L’auto era poi stata rivenduta a una società ricorrente, che l’aveva consegnata in conto vendita a un concessionario, dove il mezzo era stato reperito e sottoposto a sequestro.

Il GIP del Tribunale di Monza ha respinto l’opposizione della società, escludendo la sua buona fede nell’acquisto e ritenendo che la proprietà del bene dovesse rimanere in capo alla persona offesa. Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per cassazione, quale terza interessata, dolendosi tra l’altro della mancata rimessione degli atti al giudice civile sulla controversa proprietà del mezzo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso complessivamente infondato e lo rigetta muovendo da un profilo assorbente di carattere processuale. Il provvedimento di restituzione è stato adottato prima dell’archiviazione, intervenuta in seguito alla remissione della querela da parte della persona offesa, giustificata proprio dalla restituzione del mezzo. In quella fase, dunque, la competenza sulla restituzione del bene in sequestro apparteneva al Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 262, comma 4, cod. proc. pen.

Il provvedimento era stato impugnato con appello cautelare, dichiarato inammissibile dal Tribunale del riesame perché nel frattempo il procedimento era stato archiviato per remissione della querela. L’impugnazione cautelare è stata così riqualificata quale incidente di esecuzione. Ma la cognizione del giudice dell’esecuzione presuppone che il procedimento penale sia esistito e abbia prodotto effetti mediante una sentenza passata in giudicato.

Venuto meno il procedimento per effetto dell’archiviazione, che per sua natura non fa acquisire autorità di cosa giudicata agli accertamenti che la giustificano, difetta la giurisdizione del giudice penale a risolvere ogni questione sottopostagli. La controversia sulla proprietà del bene, che la ricorrente assume essere contesa, potrà avere sbocco soltanto in sede civile, mediante il necessario accertamento dominicale.

Ne discende il rigetto della richiesta rivolta al giudice penale e volta a intervenire sull’avvenuto dissequestro del mezzo, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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