Appello sottoscritto da un difensore diverso da quello nominato: inammissibile se non si prova l’assenza di negligenza (Cass. pen. 2338/2026)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 2338/2026 (camera di consiglio del 18 dicembre 2025, dep. 21 gennaio 2026, R.G.N. 30712/2025) — Presidente Ercole Aprile, Relatore Ombretta Di Giovine
Il principio di diritto
La sottoscrizione digitale dell’atto di appello da parte di un difensore diverso da quello legittimato integra la causa di inammissibilità di cui all’art. 87-bis, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022; la mancata o errata sottoscrizione dell’atto di impugnazione non dà luogo all’inammissibilità soltanto se il difensore dimostra che essa non è imputabile a sua negligenza, occorrendo la sussistenza di condizioni indizianti la paternità certa dell’atto e l’adempimento degli obblighi di diligenza.
Il fatto
La Corte d’appello di Salerno aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 87-bis, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, l’appello proposto nell’interesse di un imputato condannato dal Tribunale per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.): l’atto recava la sottoscrizione digitale non del difensore nominato, ma di un altro avvocato del quale non risultava in atti la formale investitura fiduciaria. Il ricorrente deduceva che la norma richiamata riguarda la sola mancanza della sottoscrizione digitale, nel caso presente esistente, e che il difensore, per un imprevedibile malfunzionamento della chiavetta elettronica nell’ultimo giorno utile, aveva firmato l’atto con il dispositivo del collega sostituto di studio.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile. La Corte d’appello ha fatto piana applicazione dell’art. 87-bis, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, che prevede l’inammissibilità per la mancata sottoscrizione dell’atto da parte del difensore, sottolineando il ruolo del difensore di fiducia quale unico soggetto legittimato a esprimere la volontà dell’imputato in tema di impugnazioni. Non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza emergenziale da Covid-19 che ha escluso l’inammissibilità: in quei precedenti la firma era stata effettivamente apposta dal difensore legittimato e si trattava di anomalie tecniche di trasmissione o di verifica, mentre qui l’atto reca la firma di un soggetto diverso e non legittimato. La Corte ribadisce che la mancata o errata sottoscrizione non determina inammissibilità solo se il difensore dimostra che essa non è imputabile a sua negligenza, occorrendo condizioni indizianti la paternità certa dell’atto e l’adempimento degli obblighi di diligenza; nel caso di specie il ricorrente si è limitato a eccepire genericamente e senza allegazioni il malfunzionamento della chiavetta.
Implicazioni pratiche
Per il penalista: la sottoscrizione dell’atto di appello è un presidio sostanziale, non una formalità. Se a firmare è un difensore diverso da quello nominato, non basta invocare un impedimento tecnico dell’ultimo momento: occorre documentare rigorosamente sia la legittimazione del sottoscrittore sia l’assenza di negligenza, allegando elementi che provino la paternità certa dell’atto (ad esempio la provenienza da PEC certificata del difensore, la presenza di firme digitali riconosciute su altri documenti dello stesso invio, la procura speciale). Un’eccezione generica sul malfunzionamento del dispositivo, priva di allegazioni, non evita l’inammissibilità.